Prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati

Redazione scientifica
05 Aprile 2019

Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dall'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Il caso. Il CNF rigettava l'appello proposto da un avvocato contro la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di infliggergli la sanzione della radiazione dall'albo, in base all'esito del procedimento penale nei suoi confronti.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione disciplinare. Il ricorrente fa leva sulla disciplina della prescrizione introdotta dall'art. 56 della l. n. 247/2012.

Azione disciplinare nei confronti degli avvocati. Il Collegio ha ritenuto l'eccezione infondata, anzitutto, perché al caso in esame non è applicabile l'art. 56 della l. n. 247/2012, che è entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti dei quali si discute. Nel caso in esame, poi, il termine di prescrizione non era inutilmente decorso quando l'azione disciplinare è stata promossa anzi, l'azione è stata iniziata addirittura prima che il termine di prescrizione avesse cominciato a decorrere.

Prescrizione. Infatti, ricordano i Giudici, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dall'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 occorre distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto.

Decorrenza. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10071).

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