Omesso pagamento del contributo unificato: la notifica nel domicilio eletto è incostituzionale?

08 Aprile 2019

La notifica nel domicilio eletto dell'invito al pagamento del contributo unificato non versato non viola il fondamentale diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.

Le censure del giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 248, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia − Testo A), sollevata dalla C.T.P. di Messina. Tale disposizione prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, l'invito al pagamento è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

Ad avviso del giudice a quo, “l'estensione” del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato concernente quel processo sarebbe ingiustificato.

Secondo il rimettente, infatti, la disposizione censurata estenderebbe illegittimamente l'elezione di domicilio effettuata nel processo tributario anche alla fase procedimentale relativa alla riscossione del contributo unificato, operando una commistione tra processo tributario e procedimento. Ciò comporterebbe, innanzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la difesa processuale necessiterebbe di un'adeguata conoscenza degli atti prodromici al processo, quale sarebbe l'invito a pagare. Sarebbero inoltre lesi l'art. 97 Cost., dal momento che i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione si fonderebbero sull'effettività della conoscenza degli atti amministrativi, e l'art. 111 Cost., che garantisce il “giusto processo” nel contraddittorio tra le parti. Infine, la disposizione censurata recherebbe un vulnus all'art. 3 Cost., sotto i profili della irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto regolerebbe la conoscibilità dell'invito al pagamento del contributo unificato in maniera più restrittiva rispetto ad altre analoghe disposizioni.

Mancato pagamento del contributo unificato: la disciplina vigente. Il d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che la parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato (art. 14, comma 1); in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al 200% della maggiore imposta dovuta (art. 16).

Quanto al procedimento di riscossione del contributo unificato, è previsto che, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifichi l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese: l'invito è notificato, anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio (art. 248).

Invito al pagamento: la notifica nel domicilio eletto non compromette la conoscibilità dell'atto. Secondo la Consulta, non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce, di per sé, un vulnus del principio in forza del quale deve essere garantita al contribuente un'adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Ed infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il “limite inderogabile” di assicurare al contribuente una “effettiva possibilità di conoscenza dell'atto” (cfr. Corte cost., n. 175/2018). Nella fattispecie, la notifica al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti (Corte cost., n. 346/1998).

La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio costituisce il presupposto per far operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.

D'altronde, l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso, dunque, l'obbligo di pagare il contributo).

Il domiciliatario non comunica al contribuente l'invito al pagamento? È solo un inconveniente. La norma censurata trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro.

Di fatto, l'ordinanza di rimessione sembra implicitamente pervasa dal dubbio – dubbio che, tuttavia, non viene sviluppato, anzi neppure esplicitato – in ordine alla proporzionalità di un meccanismo sanzionatorio che produce un incremento del quantum debeatur da 120,00 a 4.508,75 euro, piuttosto che sulle censurate modalità di notifica che, al contrario, alla luce del richiamato quadro normativo, appaiono coerenti con l'indirizzo seguito in materia dal legislatore.

Secondo il giudice delle leggi, l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamento del contributo unificato si risolve, nel contesto normativo denunciato dal rimettente, in un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali (cfr., ad esempio, Corte cost., n. 249/2017 e n. 231/2017).

Le questioni di legittimità costituzionale risultano, pertanto, non fondate.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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