Antiriciclaggio: nuove regole Banca d’Italia

Fabio Fiorucci
09 Aprile 2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2019 il Provvedimento Banca d'Italia, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicato lo scorso 27 marzo 2019, con cui viene ridisegnata la disciplina in materia di antiriciclaggio. Il documento integra, alla luce dell'evoluzione normativa e regolamentare, il precedente provvedimento dell'11 marzo 2011.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2019 il Provvedimento Banca d'Italia, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicato lo scorso 27 marzo 2019, con cui viene ridisegnata la disciplina in materia di antiriciclaggio. Il documento integra, alla luce dell'evoluzione normativa e regolamentare, il precedente provvedimento dell'11 marzo 2011.

Come sottolineato da Bankitalia, le nuove regole:

a) danno attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. IV direttiva antiriciclaggio;

b) forniscono indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;

c) recepiscono gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario.

I soggetti ai quali si applicano le nuove disposizioni sono: le banche e Poste Italiane (Bancoposta), le società di intermediazione mobiliare (Sim), le Società di Gestione del risparmio (Sgr), le Sicav, le Sicaf, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 Tub (società di factoring, società di leasing, società di credito al consumo), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i confidi e le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo.

Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e alle stesse i destinatari dovranno adeguarsi entro il 1° giugno 2019 (ad eccezione di alcuni obblighi, per i quali è prevista la scadenza del 1° gennaio 2020).

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