Distacco di personale per la gestione degli esuberi

Sabrina Apa
08 Aprile 2019

Ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”...

Ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa” (v. comma 1), rimanendo “il datore di lavoro...responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” (v. comma 2). Il distacco è consentito, quindi, a condizione che esso realizzi (anche) uno specifico interesse del distaccante, configurando un atto organizzativo del soggetto che lo dispone. La modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa presuppone e coincide pertanto con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa in favore di un altro soggetto.

Nel caso di specie il Giudice osserva che il distacco in questione è stato concordato con le OO.SS., ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, e quindi “al fine di evitare...riduzioni di personale”. Trattasi, quindi, di un'ipotesi specifica di distacco, in cui c'è in sostanza una presunzione assoluta circa l'esistenza dell'interesse al distacco, in sostanza disposto per fini solidaristici, al fine di evitare la risoluzione dei rapporti di lavoro.

L'art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003, infatti, non prevede alcun requisito di forma, né ai fini della validità ed efficacia del distacco, né ai fini della prova. Se quindi l'adozione della forma scritta appare maggiormente opportuna per il caso in cui il distacco comporti un mutamento delle mansioni dal lavoratore o un trasferimento presso una sede di lavoro che disti più di 50 chilometri da quella di provenienza, in quanto in questi casi è necessario il consenso del lavoratore distaccato, negli altri casi essa può assolvere solo la finalità di semplificare la dimostrazione dell'insussistenza di una somministrazione vietata di manodopera; eventualità questa che però nel caso di specie resta esclusa in radice dalla presenza dei sopra richiamati accordi con le OO.SS., concernenti il distacco del personale dipendente del Consorzio.

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