Sulla quantificazione dell'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato dopo la Corte cost. 194 del 2018

Sabrina Apa
08 Aprile 2019

La Corte costituzionale con la sentenza C. cost. n. 194 del 2018 ha ritenuto come la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall'illegittimo licenziamento...

La Corte costituzionale con la sentenza n. 194 del 2018 ha ritenuto come la previsione di una tutela economica, calcolata sulla base di un principio matematico, potrebbe non costituire adeguato ristoro del danno prodotto dall'illegittimo licenziamento, né tantomeno un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente e ha precisato che nel determinare l'indennità risarcitoria spettante in caso di illegittimità del licenziamento “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dal comma 7, lett. c), dell'art. 1, l. n. 184 del 2013, e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

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