Effettività del collegamento funzionale fra riassetto aziendale e licenziamento per g.m.o.

Sabrina Apa
08 Aprile 2019

Per indagare in concreto la legittimità del licenziamento per g.m.o., occorre verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che sia enunciato il riassetto organizzativo...

Per indagare in concreto la legittimità del licenziamento per g.m.o., occorre verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che sia enunciato il riassetto organizzativo, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha in maniera costante ritenuto che il licenziamento che riporti il mero richiamo generico alla disposizione legislativa (art. 3, l.n. 604 del 1966) senza un'indicazione precisa dei motivi che hanno determinato il recesso sia da considerarsi illegittimo. Non può non evidenziarsi, invero, come vi sia un obbligo datoriale di esplicitare con specificità la motivazione del licenziamento ex comma 2, art. 2, l.n. 604 del 1966, e perché tale condizione sia attuata, si richiede che l'indicazione dei motivi sia idonea a realizzare il risultato perseguito dalla legge, costituito dalla conoscenza, da parte del lavoratore, delle ragioni sottese al provvedimento; a tale scopo, è necessario che la motivazione individui tali fatti con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che risulti senza incertezza l'ambito delle questioni sottese al licenziamento.

Tale risultato non può ritenersi realizzato quando la comunicazione del licenziamento contiene, come nel caso di specie, un generico riferimento ad un processo di riorganizzazione aziendale in atto e alla soppressione del posto di lavoro. Ne consegue che manca la prova di un collegamento funzionale effettivo tra il riassetto aziendale enunciato e il provvedimento adottato nei confronti del lavoratore.

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