Modifica per fatti concludenti dell'orario di lavoro

08 Aprile 2019

Clausole elastiche in un contratto a tempo parziale e orario svolto quotidianamente pari a quello pieno e non part-time: vi è conversione in contratto a tempo pieno e indeterminato?Il legislatore consente, a determinate condizioni, l'inclusione nel contratto di lavoro part-time delle c.d. clausole elastiche grazie alle quali il datore di lavoro può disporre, dandone preavviso al lavoratore...

Clausole elastiche in un contratto a tempo parziale e orario svolto quotidianamente pari a quello pieno e non part-time: vi è conversione in contratto a tempo pieno e indeterminato?

Il legislatore consente, a determinate condizioni, l'inclusione nel contratto di lavoro part-time delle c.d. clausole elastiche grazie alle quali il datore di lavoro può disporre, dandone preavviso al lavoratore, una variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero della sua durata (art. 6, d.lgs. n. 81 del 2015) Il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale , in difetto di previsione legale o consensuale, non determina ipso facto la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno. Tuttavia è fatta salva la possibilità che, in ragione della continuità dello svolgimento della prestazione per un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per facta concludentia: la costanza dell'orario maggiore manifesterebbe il venir meno della scelta contrattuale iniziale di un orario parziale, superabile solo in determinate circostanze.

Cfr. Cass., sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19185.

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