Pace fiscale, le specifiche su sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione
05 Aprile 2019
La Circolare n. 6/E/2019 offre svariate specifiche sul perimetro di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie, come da articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La procedura, ricordiamo, permette di chiudere definitivamente le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, versando:
Il documento di prassi si sofferma poi sugli aspetti relativi alla sospensione.
Sospensione dei giudizi Anche per la definizione delle liti in commento, in analogia a quella dell'art. 11 D.L. n. 50 del 2017, il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l'effetto di sospendere il relativo giudizio. I giudizi definibili ai sensi dell'articolo 6 sono dunque sospesi su richiesta del contribuente. In particolare, la domanda di sospensione va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione. Una volta presentata la domanda, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, sì da ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente; si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente. Sospensione dei termini di impugnazione Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, rispetto alle liti che possono essere definite, sono sospesi ope legis, per un periodo di nove mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”. Ove la lite rientri tra quelle definibili, viene automaticamente sospeso per nove mesi il termine per impugnare - in via principale o incidentale - le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, sempreché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie, compreso quello per la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché il termine per la proposizione del controricorso in Cassazione. Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, anche quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in CTP e CTR. Infine, la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).
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