Cessione del credito ed azione ai sensi dell’art. 149 cod. ass.
09 Aprile 2019
Il cessionario del credito risarcitorio è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti dell'impresa che assicura il veicolo danneggiato?
Premesso che è pacifica la cessione di un credito di natura risarcitoria, trovando questo principio conferma nella pressoché unanime giurisprudenza della Cassazione, vi è controversia talvolta circa le azioni giudiziarie che possono essere promosse dal cessionario. In particolare, pur essendo consentito che il proprietario ceda al “carrozziere” il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla autovettura in seguito a sinistro stradale, non vi è accordo su quali azioni possa poi esperire il cessionario a tutela delle proprie ragioni creditorie. Invero, secondo un certo indirizzo, al cessionario sarebbe preclusa l'azione disciplinata dall'art. 149 cod. ass. e dunque non sarebbe a questo consentito di chiedere il risarcimento del danno direttamente all'assicuratore del medesimo danneggiato (G.d.P. Oderzo, 12 maggio 2009 n. 44; G.d.P. Gela, 12 maggio 2018 n. 496). La ragione sarebbe da ricercare nella natura speciale dell'azione regolata dall'art. 149 cod. ass., la quale, essendo «diretta a tutelare e rafforzare la posizione del danneggiato, in quanto parte debole, spetta solamente a quest'ultimo e non può essere trasferita al cessionario che potrà, al più, agire nei confronti dell'assicurazione del danneggiante» (G.d.P. Milano, 12 ottobre 2017 n. 9134). Di contrario avviso quella giurisprudenza che, invece, riconosce la legittimazione attiva del cessionario del credito risarcitorio qualora questi agisca giudizialmente ai sensi dell'art. 149 cod. ass., ritenendo, quanto agli effetti della cessione, che «benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l'obbligazione rimane inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli stessi accessori, tra cui devono necessariamente essere annoverate tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto di credito» (Trib. Roma, 2 ottobre 2017 n. 18524); e tali principi non sarebbero derogati dalla legge speciale che disciplina la materia del risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale. In effetti sembrerebbe preferibile il secondo orientamento, non apparendo del tutto persuasiva la tesi della “natura eccezionale” dell'azione regolata dall'art. 149 cod. ass. per effetto della quale questa sarebbe riservata al solo danneggiato e non al cessionario del credito. Vero è che la stessa Corte Costituzionale ha sottolineato la finalità dell'azione ex art. 149 cod. ass., la quale rafforza la posizione del danneggiato (Corte Cost., sent., 19 giugno 2009 n. 180), ma è altrettanto vero che “speciale” sarebbe pur sempre l'azione diretta “classica” ex art. 144 cod. ass. (che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile) e dunque, aderendo alla regola della specialità, anche questa dovrebbe essere preclusa al cessionario: ma sul punto non si registrano incertezze nella giurisprudenza, nel senso che, se ammessa la cessione del credito risarcitorio, nulla impedisce al cessionario di esperire la detta azione (Cass. civ., sez. III, sent., 10 gennaio 2012 n. 51). |