L'esibizione della cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito ai fini della prova della ritualità della notifica

Mariantonietta Salerno
09 Aprile 2019

La questione in esame nella pronuncia in commento è la seguente: ritenere o meno necessaria l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la cd. c.a.d., in assenza di un dato normativo testuale.
Massima

Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all'art. 8 della l. n. 890/1982, è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. c.a.d.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso.

Il caso

Tizia, impugnava una cartella di pagamento che seguiva l'emissione di tre avvisi di accertamento, di cui la contribuente aveva eccepito l'omessa notifica. La Commissione Tributaria Regionale X accoglieva l'appello proposto dalla contribuente, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Y e dichiarava la nullità della cartella, rilevando che l'Agenzia procedente non aveva fornito la prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno degli avvisi di avvenuto deposito, esibizione ritenuta indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta.

Avverso la sentenza di appello, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione.

La questione

La questione in esame è la seguente: ritenere o meno necessaria l'esibizione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la cd. c.a.d., in assenza di un dato normativo testuale.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza in commento evidenzia che un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo impone di ritenere tale esibizione imprescindibile, in considerazione del fatto che solo la verifica dell'effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell'ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, e quindi tutelato il suo diritto di difesa, e questa verifica non può che essere effettuata attraverso la disamina di tale atto, da cui risulta che effettivamente la comunicazione di avvenuto deposito sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività, e ciò può avvenire solo valorizzando tutti gli elementi ritenuti idonei e necessari dalla legge per perseguire il detto criterio di effettività.

Si impone inoltre all'interprete un'esegesi omogenea in termini di garanzie tra la notifica a mezzo posta e quella diretta a mezzo ufficiale giudiziario: alla base della valutazione di irragionevolezza del vecchio testo dell'art. 8 compiuta dalla Corte costituzionale vi era, infatti, proprio l'insufficienza di garanzie di conoscibilità che presentava per il notificatario la notificazione a mezzo del servizio postale, rispetto all'ipotesi della notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto, evidenziava la Corte, tale insufficienza deriva, «in ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell'atto da parte del notificatario».

Proseguendo pertanto in tale equiparazione si osserva che, con riferimento alla raccomandata informativa prevista di cui all'art.140 c.p.c., è stato più volte affermato che, in tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (vedi Cass. civ., n. 21132/2009 e Cass. civ., n. 25985/2014, ove ampi riferimenti alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, e la precisazione che gli elementi perfezionativi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non si atteggiano in diverso modo nel caso in cui oggetto della notifica sia un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo (nella specie un atto impositivo), atteso che la maggiore garanzia voluta dal Legislatore, prescrivendo che la notifica degli atti tributari avvenga nelle forme previste dal codice di rito per notifica degli atti giudiziari, implica – in assenza di deroghe espresse – l'applicazione del procedimento di notifica conforme al modello legale dell'art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973).

Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell'individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall'inoltro dell'avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini della prova della regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuat.

Osservazioni

Nell'esercizio della giurisdizione tributaria le questioni relative alla nullità della notifica costituiscono il contenuto principale ed imprescindibile dei ricorsi, nonché materia quasi quotidianamente affrontata dalla Suprema Corte.

Ad integrare le modalità della procedura notificatoria soccorre la l. n. 890/1982 in materia di Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Le disposizioni di maggiore interesse sono costituite dagli artt. 7 e 8, che sono stati oggetto di recenti modifiche ad opera dell'art. 1, comma 461, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

I testi attuali delle due norme sono dovuti anche all'intervento della Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità del medesimo articolo nella parte in cui prevedeva che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), nella notifica effettuata a mezzo del servizio postale, è una raccomandata con avviso di ricevimento che viene spedita dall'agente postale quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro. Trascorsi 10 gg. dalla data di spedizione della c.a.d., senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto, viene restituita al mittente e l'atto si intende regolarmente notificato per "compiuta giacenza". Nel caso in cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima della scadenza dei 10 gg., l'atto si intenderà notificato il giorno del ritiro. Entrambi gli avvisi di ricevimento (quello della c.a.d. e quella del plico che contiene l'atto) devono essere restituiti a chi ha richiesto la notifica. Il piego rimane depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali viene restituito al mittente (cfr. Cass. civ., n. 26088/2015 e Cass. civ., n. 6242/2017).

L'ordinanza in commento, contrastando la succitata giurisprudenza, rileva che secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale si impone una lettura omogenea del sistema di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario diretta o a mezzo del servizio postale e che pertanto, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all'art. 8 della l. n. 890/1982, sia necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. c.a.d.), verifica che presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile.

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