Modalità di detassazione delle operazioni effettuate verso i viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'UE
09 Aprile 2019
L'art. 38-quater del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce due distinte modalità di detassazione delle operazioni effettuate nei confronti dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea: il c.d. “rimborso immediato” e il c.d. “rimborso successivo”. In questa seconda fattispecie, disciplinata dal comma 2, il cedente nazionale addebita in rivalsa l'imposta al momento dell'acquisto, imposta che viene poi restituita al viaggiatore nel momento in cui egli esce, con il bene, dal territorio europeo entro il terzo mese dall'acquisto, restituendo quindi al cedente l'esemplare vistato della fattura. È in tale contesto che operano le società di tax refund, le quali si pongono come intermediari fra il cedente nazionale e il cessionario extra-UE allo scopo di facilitare i rimborsi dell'imposta. Nei casi di rimborso immediato l'agevolazione viene invece concessa direttamente dal cedente nazionale che emette fattura senza applicazione di IVA scorporandola direttamente dal prezzo di vendita al pubblico. La fattura consegnata al cessionario straniero, il quale deve trasportare i beni fuori dall'Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello del loro acquisto, deve essere da questi restituita, vistata dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione Europea, al cedente nazionale entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Se il cedente non riceve la fattura vistata dall'ufficio doganale deve procedere, entro il mese successivo, a regolarizzare l'operazione. È di immediata evidenza che per l'operatore economico italiano questa seconda procedura è alquanto più rischiosa di quella del rimborso successivo perché egli, che vende un bene a un soggetto domiciliato fuori dall'Unione europea, deve confidare nel fatto che detto soggetto esporti effettivamente il bene ceduto, che lo esporti entro tre mesi, e che gli invii poi la documentazione vistata dalla dogana competente nei termini di legge, pena la riconfigurazione dell'operazione in imponibile con il conseguente danno economico.
In entrambi i casi occorrono due requisiti cumulativi: I) deve trattarsi della vendita a viaggiatori non stabiliti in Europa “di beni destinati all'uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali”; II) quei beni devono poi “essere trasportati fuori dal territorio” dell'Unione europea per essere ivi consumati o utilizzati. La procedura può quindi essere utilizzata solo per acquisti effettuati da utenti in veste di consumatori privati (per sé e per la famiglia, da intendersi come il centro di una comunanza di affetti) e non in caso di acquisti effettuati in quantità tale da far presumere un utilizzo commerciale dei beni così ceduti. E tali disposizioni, traducendosi in un'agevolazione fiscale la cui applicazione è decisa con libertà dal commerciante italiano, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa. |