La Corte costituzionale si pronuncia sul perfezionamento della notifica oltre le ore 21

Redazione scientifica
09 Aprile 2019

Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Milano, la Consulta ha affermato l'illegittimità dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.

Il caso.Nel corso di un giudizio civile innanzi alla Corte d'appello di Milano, la società appellata aveva eccepito l'inammissibilità del gravame poiché notificato via PEC l'ultimo giorno utile. Infatti, il messaggio risultava inviato alla società alle ore 21:04 e le ricevute di accettazione e di consegna erano giunte rispettivamente alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32. Essendo la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, essa si era perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, facendo risultare tardiva l'impugnazione.

A tal proposito, la Corte d'Appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2016, nella parte in cui dispone che «la disposizione dell'art. 147 c.p.c. applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Incostituzionalità dell'art. 16-septies. Secondo la Corte costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d'appello è fondata poiché se, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, l'art. 16-septies ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo (nella fascia dalle ore 21 alle 24) del destinatario, ciò non deve valere per il notificante. Infatti, per quest'ultimo, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.

Inoltre, la Corte ravvisa l'irrazionalità della norma censurata poiché, nel considerare perfezionata alle ore 7 del giorno successivo la notifica eseguita dopo le ore 21, assimila il sistema tecnologico telematico a quello tradizionale, posto che invece il primo dovrebbe caratterizzarsi per la maggiore celerità ed efficacia rispetto al secondo.

D'altronde, tale differenza tra sistema telematico e analogico, è stata già colta dal legislatore quando, in tema di tempestività del termine del deposito telematico, ha introdotto il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ai sensi del quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.».

Infine, i Giuridici Costituzionali rilevano che «l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata».

Conclusioni. Per i sopraesposti motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.