Spetta alla RAI dimostrare di aver adottato ogni misura per impedire il riconoscimento delle vittime del processo penale trasmesso in TV

Redazione Scientifica
10 Aprile 2019

Immagini del processo penale trasmesse in TV: se la vittima è facilmente riconoscibile, è legittima la richiesta di risarcimento.

IL CASO Due donne agiscono in giudizio per ottenere dalla RAI il risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione del loro diritto alla privacy per la diffusione di loro dati sensibili nel corso di una trasmissione televisiva di un processo penale nel quale avevano reso deposizioni testimoniali quali vittime di reato. Il Tribunale accoglie la richiesta ma la Corte territoriale, successivamente adita, la rigetta. Le due donne ricorrono in Cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione alla falsa applicazione degli artt. 136, 137 e 139 Codice Privacy nonché degli artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12 Codice Deontologico (l. n. 675/1996 art. 25).

TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY La Suprema corte dichiara fondato il ricorso perché, se è vero che le donne avevano autorizzato la diffusione delle proprie deposizioni, avevano però posto come condicio sine qua non che venisse tutelato il proprio diritto all'anonimato e che non fossero trasmesse immagine che consentissero la loro identificazione. Ciò era finalizzato ad un corretto bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla dignità e alla riservatezza dei soggetti coinvolti e doveva tradursi nell'adozione di ogni accorgimento idoneo ad impedire l'identificazione delle testimoni.

INEFFICACI MODALITÀ DI OSCURAMENTO Nel caso di specie, invece, le riprese erano avvenute in campo corto, era stato solo parziale l'oscuramento dei volti e non erano nemmeno state alterate le voci; in alcuni cambi di inquadratura era stato fin possibile intravedere il naso e l'occhio di una di esse. Tali accertamenti tecnici, però, non erano stati secondo la Cassazione, correttamente eseguiti dai giudici d'appello, che si erano limitati ad affermare l'avvenuto contemperamento degli interessi, prescindendo però dalla loro effettiva valutazione in fatto.

La Corte accoglie dunque il ricorso e rinvia gli atti alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà accertare in fatto se gli accorgimenti tecnici adottati dalla RAI erano o meno sufficienti ad impedire il riconoscimento delle due donne.

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