Procedimento di mediazione: la Cassazione si esprime per la prima volta sugli aspetti essenziali

Redazione scientifica
10 Aprile 2019

La Suprema Corte affronta per la prima volta alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

Il caso. Una società proponeva ricorso ex art. 447-bis c.p.c., sostenendo di aver concesso in locazione un'unità immobiliare ad un'altra società, e chiedendo la risoluzione del contratto per mancata consegna del deposito cauzionale, il rilascio dell'immobile e la condanna di controparte alle spese. La società locataria si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010. Il giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Al primo incontro fissato dall'Organismo di mediazione parteciparono i soli procuratori delle parti, chiedendo un breve rinvio e successivamente questi comunicavano telefonicamente al mediatore l'impossibilità delle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale. Il secondo incontro non ebbe mai luogo. Il tribunale dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere, rilevando che non si fosse verificata la condizione di procedibilità della domanda. La Corte d'appello rigettava il gravame.

Con il ricorso per cassazione viene posta per la prima volta la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal d.lgs. n. 28/2010.

Questioni giuridiche in tema di mediazione obbligatoria. In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (introdotto dall'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte cost., sent., n. 272/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa – e in che modo – farsi sostituire.

Principi di diritto. I principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte possono essere sintetizzati come segue:

  • nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
  • nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale;
  • la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.