Fallibilità in estensione del soggetto che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta

Andrea Olivieri
10 Maggio 2019

L'estensione del fallimento al soggetto corresponsabile ex art. 38 c.c. trova il suo fondamento nell'art. 147 l.fall., che prevede appunto l'estensione ai soci del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili. Una volta stabilito che vi è una responsabilità illimitata concorrente con la responsabilità dell'impresa collettiva in forza dell'art. 38 c.c., seconda parte, è tale illimitata responsabilità a rendere applicabile la previsione dell'art. 147 l.fall. che presuppone e non fonda la responsabilità illimitata del soggetto cui il fallimento deve estendersi.
Massima

L'estensione del fallimento al soggetto corresponsabile ex art. 38 c.c. trova il suo fondamento nell'art. 147 l.fall., che prevede appunto l'estensione ai soci del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili. Una volta stabilito che vi è una responsabilità illimitata concorrente con la responsabilità dell'impresa collettiva in forza dell'art. 38 c.c., seconda parte, è tale illimitata responsabilità a rendere applicabile la previsione dell'art. 147 l.fall. che presuppone e non fonda la responsabilità illimitata del soggetto cui il fallimento deve estendersi.

Il caso

Con sentenza n. 94/2018, emessa in data 31.05.2018 e pubblicata in data 08.06.2018, il Tribunale di Padova aveva dichiarato il fallimento in estensione del sig. Tizio, ordinando la riunione di tale procedura fallimentare a quella del fallimento già pronunciato dell'Associazione non riconosciuta Alfa.

Il sig. Tizio aveva rivestito negli anni la qualifica di legale rappresentante dell'associazione Alfa e non era associato della stessa.

Nel caso concreto il Tribunale aveva rilevato plurimi e univoci elementi documentali negoziali, costituiti da contratti e atti di riconoscimento del debito, da cui era risultata la spendita nel corso degli anni da parte del sig. Tizio del nome dell'associazione non riconosciuta Alfa nei rapporti con l'esterno, avendo esso impegnato la associazione nei confronti dei terzi.

Il Tribunale Patavino aveva dunque statuito che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione, assumendo in forza dell'art. 38 seconda parte c.c. una responsabilità illimitata, possono fallire in estensione ex art. 147 l.fall..

Il sig. Tizio ha poi proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia, deducendo quali motivi di censura: 1) erroneità della sentenza impugnata in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 147 l.fall. ai soggetti illimitatamente responsabili ex art. 38 c.c.; 2) erroneità della sentenza impugnata in ragione della posizione del sig. Tizio all'interno dell'Associazione non riconosciuta Alfa; 3) erroneità della sentenza impugnata per avvenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 147, comma 2, l.fall..

Questioni giuridiche

La statuizione della Corte di Appello n. 20/2019, che ha respinto il reclamo del sig. Tizio e ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 08.06.2018, è motivata dalla applicazione delle norme di Legge così come interpretate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sue decisioni, nelle quali sono state affrontate e risolte in modo univoco questioni interpretative analoghe a quelle che sono state poste dal reclamante.

L'art. 38 del Codice Civile, dettato per le Associazioni non riconosciute quale è Alfa, prevede espressamente che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

I soggetti che agiscono nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta divengono, in conseguenza della loro attività negoziale, responsabili illimitatamente per le obbligazioni dell'associazione; si tratta di una responsabilità generale per le obbligazioni dell'Ente, e non certo particolare: “la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori” (Cassazione Civile, n. 20485 del 6 settembre 2013, richiamata anche da Cassazione civile, ordinanza n. 12473 del 17.06.2015).

La responsabilità personale illimitata ex art. 38, seconda parte, c.c. si fonda infatti sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi che hanno confidato nella solvibilità e nel patrimonio di chi ha agito (Cassazione civile, 4 aprile 2017, n. 8752; Tribunale di Roma, 13 gennaio 2016; Cassazione Civile, n. 12508 del 17 giugno 2015; Cassazione Civile n. 29733 del 2011; Cassazione Civile n. 5764 del 2007).

Ebbene, in merito alla possibilità di estendere analogicamente la disciplina dell'art. 147 l.fall. ai soggetti che siano divenuti illimitatamente responsabili ex art. 38 secondo comma c.c., la Suprema Corte di Cassazione n. 5305 del 16 marzo 2004 ha chiarito e statuito puntualmente che: “secondo una indiscussa giurisprudenza di questa Corte, il divieto di analogia imposto dall'art. 14 prel. preclude l'applicazione dell'art. 147 l.fall. a procedure concorsuali diverse dal fallimento, quali l'amministrazione controllata e il concordato preventivo…. ..non ne preclude affatto l'applicazione in tutti i casi in cui si tratti di estendere il fallimento a soggetti corresponsabili con l'imprenditore collettivo fallito (Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 1985, n. 5394; Cass. Civ,, sez. I, 11 maggio 1981, n. 3095; Cass. Civ, sez. I,l, 13 marzo 2003, n. 3733, tutte con riferimento all'estensibilità del fallimento al socio di una società di capitali che risponda illimitatamente delle obbligazioni assunte quando la società aveva forma personale).

La conclusione dell'estensione analogica della norma è necessariamente che “Sicchè è l'esistenza di una responsabilità illimitata concorrente con la responsabilità dell'impresa collettiva, nel caso in esame ex art. 38 c.c., a rendere applicabile l'art. 147 l.fall., che appunto presuppone, non fonda, la responsabilità illimitata del soggetto cui il fallimento deve estendersi” (Corte di Cassazione n. 5305 del 16 marzo 2004 e nello stesso Cass. Civile n. 9589 del 23 marzo 1993 e Tribunale di Milano del 17 giugno 1994).

Conclusioni

Per la Corte di Appello Veneziana, analogamente al Tribunale Patavino, dunque, il soggetto che agisce ripetutamente in nome e per conto dell'Ente non riconosciuto, a prescindere dalla qualifica formale che tale soggetto rivesta all'interno dell'Ente, diviene illimitatamente responsabile e fallibile in estensione ex art. 147 l.fall.

Tale decisione riveste estrema rilevanza, in primo luogo perché supera l'orientamento contrario di Corte Appello Genova 16 luglio 2003 su tale rilevante questione giuridica che fino ad ora è stata affrontata e risolta da poche e isolate pronunce.

In secondo luogo le conseguenze pratiche di tale pronuncia si prevedono notevoli, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute di natura sportiva (si pensi alle tante squadre di calcio costituite in tale forma giuridica) e alle conseguenze dell'agire dei soggetti che sottoscrivano contratti, impegni e dichiarazioni in nome e per conto dell'Associazione stessa.

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