Il termine di costituzione del convenuto

Lorenzo Balestra
11 Aprile 2019

Il differimento di udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., effettuato d'ufficio alla prima udienza utile tenuta dal giudice designato, comporta lo spostamento dei termini per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.?

Il differimento di udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., effettuato d'ufficio alla prima udienza utile tenuta dal giudice designato, comporta lo spostamento dei termini per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.?

Il quesito riguarda un aspetto procedurale al quale non sempre viene prestata adeguata attenzione.

Infatti, il differimento disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. è quell'istituto che ha la funzione di “raccordare” l'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio con le date in cui il giudice designato, ai sensi dell'art. 168-bis, tiene materialmente udienza.

Questo spostamento di udienza non comporta alcuna modifica dei termini di costituzione del convenuto il quale è tenuto, per non incorrere nelle decadenze di legge, a rispettare i venti giorni (o dieci in caso di abbreviazione dei termini) previsti dall'art. 166 c.p.c..

Diverso dal differimento d'ufficio è quello determinato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., ove è il giudice istruttore stesso, con decreto, a disporre il differimento della prima udienza indicata nell'atto di citazione dalla parte attrice.

In questo caso, come si evince dall'art. 166 c.p.c., il termine per la costituzione dovrà decorrere a far tempo dalla nuova udienza differita con provvedimento del giudice istruttore e non più dall'udienza indicata dalla parte attrice nell'atto di citazione.

Ciò è quanto ritiene la giurisprudenza di merito e di legittimità:

«É pacifico che il termine di venti giorni prima per la tempestiva costituzione del convenuto con la comparsa di risposta fa riferimento in primo luogo all'”udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (cfr. art. 166 c.p.c.), onde è ininfluente la circostanza che nella specie la prima udienza di comparizione e trattazione sia stata celebrata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (così, ad es., Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008, n. 17032). Conseguentemente, la costituzione della convenuta è da reputare tardiva, di tal che tutte le domande dalla stessa proposte devono essere dichiarare inammissibili d'ufficio» (Trib. Bari, sez. I, 28 aprile 2014, n. 2110).

Allo stesso modo: «Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell'art. 155, comma 1 c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa» (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6601).