Termini per l'impugnazione per revocazione: la parola alle Sezioni Unite
11 Aprile 2019
Il caso. Viene proposta la revocazione della pronuncia di legittimità con la quale la Corte aveva dichiarato il ricorso a lei proposto improcedibile, in quanto il ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con al relazione di notificazione.
Termini per impugnare. Nella proposta del relatore era stata avanzata la conclusione circa l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., così come modificato dall'art. 1-bis d.l. n. 168/2016 conv. con modif. dalla l. n. 197/2016, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 2 d.l. citato.
Orientamenti contrapposti. Chiamata ad interpretare la disciplina transitoria è stata in un primo momento Cass. civ., n. 13358/2018, affermando che la novella normativa troverebbe applicazione anche a tutti i ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto provvedimenti pubblicati anteriormente. A tale indirizzo si è contrapposto altro orientamento secondo il quale la novella trova applicazione unicamente ai provvedimenti pubblicati successivamente alla entrata in vigore della riforma nel rispetto dell'art. 12 delle preleggi del codice civile (cfr. Cass. civ., n. 21282/2018).
Rimessione. Alla luce del contrasto giurisprudenziale riscontrato, il Collegio ha ritenuto sussistere l'opportunità di richiedere al Primo Presidente di valutare se demandare la questione di massima di particolare importanza alle Sezioni Unite. |