Incostituzionale la limitazione alle ore 21,00 della notificazione telematica

Michele Nardelli
11 Aprile 2019

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Massima

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Il caso

La Corte d'Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, a norma del quale «La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». La questione era rilevante poiché in quel giudizio la società appellata aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi successiva alle ore 21, e implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo», data in cui l'impugnazione risultava, appunto, tardiva.

La questione

Non era dubbio che la notifica telematica fosse stata eseguita nel caso in esame dopo le ore 21,00.
Si trattava tuttavia di valutare se il rispetto di tale orario fosse compatibile con i principi costituzionali evocati come violati, nella specie dell'art. 3 Cost. (sotto il profilo del principio di eguaglianza e di quello della ragionevolezza, «poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l'ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti –le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche”– considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l'esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio» o dell'«interesse al riposo e alla tranquillità»), e degli artt. 24 e 111 Cost. («in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l'ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, «trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero»).

Le soluzioni giuridiche

La questione, nell'ambito telematico, è stata oggetto di varie prese di posizione.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente sostenuto che «È inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC dopo le ore 21.00, atteso che la notifica deve intendersi perfezionata, sia per il notificante sia per il destinatario, alle ore 7.00 del giorno successivo» (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 4 maggio 2018, n. 10628; nel medesimo senso già Cass. civ., sez. VI, ord., 22 dicembre 2017, n. 30766, secondo cui «In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione)»; ancora Cass. sez. lav., n. 8886 del 4 maggio 2016, secondo cui «L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16-quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno)»).

Nella giurisprudenza di merito gli orientamenti sono stati difformi.

Laddove la Corte d'appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ora decisa, affermando che «Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, d.l. n. 179/2012 nella parte in cui differisce il perfezionamento della notificazione alle ore 7 del giorno successivo, anche per il notificante, quando la notificazione è eseguita dall'avvocato in via telematica ex art. 3-bis, l. n. 53/1994 e la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, risultandone violati l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza e della ragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al diritto difesa del notificante»).

La Corte d'appello di Bari (si veda S. Matteini Chiari, È tempestiva la notifica via PEC inoltrata oltre le ore 21 ma prima delle ore 24 dell'ultimo giorno utile?, su ilProcessoCivile.it) aveva invece percorso la strada della interpretazione costituzionalmente orientata, osservando come «Il limite delle ore 21, previsto per la disciplina della esecuzione delle notificazioni con modalità telematiche, non può che intendersi stabilito soltanto in vista della fictio del perfezionamento della notifica - per il destinatario – al giorno seguente, e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente, come deve ritenersi con una interpretazione non abrogante della norma, ma sulla base di una lettura adeguata della norma, che tenga conto della oggettiva potenzialità della tecnologia, senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica delle norme», e giungendo in sostanza alla medesima conclusione ora stabilita, con efficacia generale, dalla Corte costituzionale.

Osservazioni

La decisione della Corte Costituzionale merita particolare favore per due aspetti parimenti rilevanti.

In primo luogo perché risolve, con valenza generale, l'aspetto specifico oggetto di rimessione da parte della Corte milanese.
In secondo luogo, e in prospettiva, perché impone di ricercare, nelle norme dedicate al processo telematico, il necessario e indispensabile contemperamento con le regole processuali ordinarie.

Va subito detto che la Corte ha deciso per la declaratoria di incostituzionalità, e non per la soluzione interpretativa di rigetto (sugli effetti di questa seconda soluzione cfr. Sez. Un., Sentenza n. 27986 del 16 dicembre 2013, secondo cui «Il vincolo che deriva, sia per il giudice "a quo" sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo "a quo" o in altri processi, "terze interpretazioni" ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo "a quo" o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato»), con ciò adottando una decisione suscettibile di valenza generale e vincolante.

D'altra parte la Consulta ha anche ritenuto che la Corte milanese non avesse omesso di verificare la possibilità di una interpretazione adeguatrice (nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione), pur avendola ritenuta impraticabile per l'ostacolo consistente nella lettera della legge, anche alla luce della interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice di legittimità, «e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità telematiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente» (così Cass. civ., ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello stesso senso, Cass. civ., ordinanza 9 gennaio 2019, n. 393; Cass. civ., sentenza 30 agosto 2018, n. 21445)». Peraltro la sentenza ha anche rilevato come «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali».

Ciò comporta che bene ha fatto la Corte d'appello di Bari, quando ha adottato l'interpretazione richiamata in precedenza, in senso motivatamente difforme rispetto alle decisioni della Cassazione, pur se tale decisione non ha portato a una rivisitazione dei precedenti approdi da parte del giudice di legittimità (rimanendo precedente isolato).
E bene ha fatto la Corte d'appello di Milano, quando ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, pur potendo accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, posto che il rischio sarebbe stato quello di emanare una decisione destinata a sua volta a rimanere isolata rispetto alla giurisprudenza che ha continuato ad occuparsi della questione, con la formazione di un “diritto vivente” nel senso che il limite delle ore 21,00 valesse contemporaneamente sia per il notificante e sia per il notificato.

In vista della declaratoria di illegittimità la Corte ha valorizzato alcuni profili specifici.

In primo luogo ha rilevato come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 sia previsto allo scopo di tutelare il destinatario, vale a dire per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ed è per questo motivo, ha rilevato la decisione in commento, che si giustifica «la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo».

E tuttavia, la Consulta ha rilevato come ciò non giustificasse anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, posto che si tratterebbe di una limitazione priva di rilievo in vista della tutela del diritto al riposo del destinatario, in una condizione nella quale il mezzo tecnologico consentirebbe invece di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa (termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno). E si badi che la Corte ha ben evidenziato il paradosso sotteso alla limitazione dell'orario di notificazione, posto che quest'ultima finirebbe con l'inibire l'applicazione del sistema tecnologico telematico, proprio quando lo stesso permetterebbe di superare il sistema tradizionale di notificazione, basato su un meccanismo legato “all'apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica (peraltro in contrasto con l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, che per il deposito telematico degli atti stabilisce la tempestività quando la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza).

Ha avuto allora buon gioco la Corte, nell'affermare la applicabilità della «regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (sentenze n. 106/2011, n. 3/2010, n. 318/2009), anche alla notifica effettuata con modalità telematiche – regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis, l. n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)−», stabilendo infine «la reductio ad legitimitatem della norma censurata».

Vi è però un ultimo profilo che deve essere evidenziato.

La Corte ha espressamente richiamato l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico, peraltro in un ambito normativo teso a privilegiarne l'estensione; ha poi evidenziato come proprio tali potenzialità avrebbero potuto consentire di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione, l'affidamento del notificante nel sistema.

Si tratta di un passaggio importante, perché impone di valorizzare le regole del processo telematico non come fini a se stesse, ed avulse dal sistema ordinamentale del processo, bensì in termini di strumentalità rispetto alle esigenze processuali delle parti. Beninteso, ciò non significa privare di valore cogente le norme processuali dettate in ambito telematico, ma solo di interpretarle tenendo conto che gli scostamenti dalle stesse non possono legittimare per ciò solo decisioni che valorizzino tali violazioni formali, in vista di decisioni di mero rito. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel rilevare come «è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte» (Cass. civ., Sez. Un., n. 7665/2016; da ultimo Cass.civ., n. 6518/2019).

E questo rappresenta un buon punto di partenza in vista delle future applicazioni delle regole di interpretazione delle norme processuali, dovendosi tener conto della necessità di perseguire l'obiettivo di giungere ad una decisione di merito (nel senso chiarito da Cass. civ., Sez. Un., n. 14916/2016, che ha ben chiarito come lo scopo ultimo del processo sia quello di giungere ad una pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa, imponendo «all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità»).

La decisione in commento va accolta con particolare favore. La pratica giudiziaria in tema di processo telematico pone l'interprete di fronte a problemi di coordinamento, tra le tradizionali regole processuali e le necessarie regole tecniche, di non facile soluzione. E tuttavia il richiamo a tener conto di quali siano le finalità delle norme, oltre il dato meramente formale, e di quali siano le esigenze di salvaguardia delle posizioni e dei diritti processuali delle parti, rifiutando comparazioni che sacrifichino le aspettative di una di esse senza una reale necessità, rappresenta un criterio ermeneutico di sicuro affidamento e ragionevolezza, in vista del perseguimento dell'obiettivo della decisione di merito.

Guida all'approfondimento
  • Bonafine A., La notifica telematica e la (ir)ragionevole applicabilità dell'art. 147 c.p.c., in in Giur. It., 2018, 2, 348;
  • Cossignani F., Il tempo delle notificazioni telematiche e la ‘‘conciliazione delle opposte esigenze'', inGiur. It., 2018, 3, 617;
  • Nardelli M., I termini per la proposizione dell'impugnazione in caso di spedizione telematica, su ilProcessoTelematico.it;
  • Punzi C., voce Notificazione(dir. proc. civ.), inEnciclopedia del Diritto, XXVII, Milano, 1978.

*Fonte: www.ilProcessoTelematico.it

Sommario