In rassegna tutte le novità fiscali dalla Circolare omnibus delle Entrate
11 Aprile 2019
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la consueta Circolare omnibus che passa in rassegna tutte le novità fiscali introdotte con la manovra finanziaria, rispondendo ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata. Si tratta della Circolare n. 8/E di commento alle disposizioni contenute nella L. 145/2018, che introducono, tra il resto, la nuova flat tax, il nuovo regime forfettario (cui ieri è stata dedicata una Circolare apposita, la n. 9/E), nuove regole in materia di imposte sui redditi, IRAP, crediti d'imposta, deduzioni e detrazioni fiscale e molto altro ancora. Ognuno di questi temi è affrontato dalla nuova Circolare, qui di seguito, riportiamo alcuni dei chiarimenti più rilevanti.
Regime forfettario I soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
Riporto perdite soggetti IRPEF Le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità ordinaria. Infatti, la limitazione prevista dalla disposizione normativa intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto delle modifiche all'art. 66 del T.U.I.R. e, quindi, opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria
Iper-ammortamento I limiti introdotti dal nuovo regime dell'iper-ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardano solo i “nuovi” investimenti, ossia quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.
ACE È consentito, nonostante l'abolizione dell'ACE, l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.M. 3 agosto 2017 relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Ricerca e Sviluppo Per quanto concerne le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del beneficio, viene ora data rilevanza anche ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tale novità produce effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l'esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti.
Veicoli elettrici ed ecotassa Il soggetto passivo della c.d. “ecotassa” va individuato esclusivamente nell'acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri di legge, sebbene il versamento possa essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), anche da “chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente” (come, ad esempio, il concessionario).
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