Danno biologico differenziale: lo scomputo è per poste omogenee
12 Aprile 2019
IL CASO La Corte d'appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, ha condannato una S.p.a. al risarcimento dei danni ad un dipendente per l'infortunio a lui occorso sul lavoro, quantificato in € 64.930,98, dichiarando altresì inammissibile la domanda di regresso dell'INAIL avanzata nei confronti della società. In particolare la Corte aveva ritenuto che per la determinazione del danno non patrimoniale subito dall'appellante dovessero essere applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenendo conto delle risultanze della CTU e dell'età del danneggiato, e che tale somma risultava già aumentata per la componente di danno non patrimoniale soggettiva. A tale importo era stata poi applicata una personalizzazione ulteriore in considerazione della gravità del sinistro e dei postumi permanenti riportati; alla somma così ottenuta di 200.000,00€ veniva detratto l'importo della rendita capitalizzata dell'INAIL pari a € 135.772,31. Inoltre, per il risarcimento del danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, il Tribunale non ha ritenuto di poter riconoscere una cifra maggiore per un difetto di domanda, limitandosidunque all'importo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, detraendo dall'importo € 3.346,71. Il danneggiato ricorre per la cassazione della sentenza.
DUPLICE CONTENUTO DELL'INDENNIZZO La Suprema Corte ritiene che qualora, come nel caso di specie, l'INAIL abbia erogato una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16%, l'indennizzo, per espressa previsione legislativa, ha necessariamente un «duplice contenuto perché l'importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno». Quindi il giudice deve scorporare queste somme dal danno differenziale anche se l'INAIL non ha ancora concretamente risarcito il danno. Trattandosi di infortunio accaduto prima di gennaio 2019, non trova tra l'atro applicazione la modifica alla disciplina apportata dalla Legge di Bilancio 2019.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte territoriale non si era però attenuta a tali principi, determinando il credito residuo del danneggiato senza indicare il valore della sola quota erogata dall'INAIL per l'indennizzo del danno biologico: la decisione deve quindi essere rinviata al giudice di merito affinché provveda a tale accertamento e alla quantificazione del danno attenendosi al seguente principio di diritto :«in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del d.lgs. n. 38/2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale»(ex multis, Cass. civ., n. 13222/2015 e Cass. civ., n. 25618/2018). |