Condotta del dipendente verso terzi e fuori dall'ambito lavorativo e lesione del vincolo fiduciario
12 Aprile 2019
La minaccia rivolta nei confronti di un terzo, estraneo al contesto lavorativo, può costituire giusta causa di licenziamento?
Il giudice è chiamato innanzitutto a valutare se sia possibile la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale della "giusta causa", secondo gli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
Nel caso di specie, la condotta extra-lavorativa tenuta dal lavoratore (rectius la minaccia) nei confronti di un soggetto terzo, al di fuori dell'ambiente di lavoro, non sembra equiparabile, in punto di incidenza sul vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo, all'ipotesi in cui il medesimo comportamento venga tenuto nei confronti del datore di lavoro ( ovvero di un superiore gerarchico) o in ambito lavorativo.
Ciò in quanto difficilmente potrebbe ritenersi incidente itrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore. Altrettanto può dirsi circa il riflesso sulla funzionalità del rapporto dato che non sembrerebbe poter in concreto compromettere le aspettative del datore di un futuro adempimento puntuale dell'obbligazione lavorativa, non manifestandosi come una condotta gravemente lesiva delle norme dell'etica e del vivere civile e tale, quindi, da poter costituire giusta causa di lcenziamento.
Cfr. Cass., sez. lav., 26 marzo 2019, n. 8390.
|