Contrattazione nazionale ad integrazione della legge in materia di trasferimento
12 Aprile 2019
A seguito della revisione giudiziaria il Tribunale X è stato accorpato al Tribunale Y e il personale amministrativo è stato colà trasferito. Dal Tribunale soppresso al Tribunale accorpante la distanza è di 57 Km e non è servita da servizi pubblici (ferrovia etc.). I dipendenti per raggiungere il posto di lavoro tutti i giorni sopportano un costo di viaggio di circa 300,00 mensili. Lo stipendio medio dei dipendenti è di € 1300-1400 mensili. Il costo dei viaggi riduce così lo stipendio ed incide notevolmente, nella condizione data, la capacità di far fronte ai bisogni propri e dei familiari dei dipendenti.
Il quesito è: stante il costo del viaggio che incide in modo significativo sulla retribuzione, i dipendenti possono ai sensi dell'art. 36, Cost., invocare il diritto di ottenere una migliore retribuzione, posto che quella così residuata non consente a loro e alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa, ovvero se la retribuzione decurtata dal costo viaggio, possa ritenersi non più proporzionata alla qualità e quantità del loro lavoro.
In materia di trasferimento il legislatore si è limitato a fissare specifici limiti allo jus variandi della parte datoriale, subordinando in modo particolare il mutamento della sede lavorativa alla sussistenza in concreto di esigenze produttive, tecniche o organizzative, ex art. 2103, c.c., disponendo inoltre specifici limiti per talune categorie di lavoratori (es. art. 33, l. n. 104 del 1992).
Gli aspetti strettamente economici (es. rimborso spese, indennità di trasferimento) vengono invece regolati mediante la contrattazione collettiva, integrabile ovviamente mediante condizioni più favorevoli per il dipendente. Nel caso in cui, dunque, il lavoratore venga trasferito, dovrà farsi riferimento anche alla regolazione negoziale della fattispecie.
In ogni caso, è bene rammentare che il trasferimento collettivo si distingue da quello individuale, riguardando un insieme di lavoratori non considerati uti singulis ma come componenti di una medesimo parte. In tali ipotesi il CCNL applicato può condizionare il mutamento della sede lavorativa all'esperimento di consultazioni sindacali. L'INPS ammette la possibilità di accedere alla prestazione NASpI nei casi di risoluzione consensuale, in seguito al rifiuto da parte del lavoratore di essere trasferito ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, anche con i mezzi di trasporto pubblico, nonché qualora il lavoratore dia le proprie dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento.
Cfr. Cass., sez. lav., 19 marzo 2014, n. 6325. |