La CGUE sulla disparità di trattamento nei confronti del personale docente a tempo determinato

Sabrina Apa
12 Aprile 2019

La CGUE ha ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato...

La CGUE ha ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.

La CGUE ha precisato che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi solo qualora miri a “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”. Ciò premesso, come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”.

A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE, si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. “esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”.

Ne consegue che l'art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni.

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