Le Sezioni Unite chiariscono la responsabilità tra sostituto e sostituito in caso di omesso versamento somme

La Redazione
12 Aprile 2019

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute di acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Così decidono le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10378/2019

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute di acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

La vicenda in esame prende avvio da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme che il sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d'acconto.

La CTR, aveva rilevato che l'art. 22 d.P.R. n. 917/1986 riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto, dunque nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 perchè questo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di "omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo".

La Cassazione riteneva che sulla questione si fosse creato un contrasto sulla effettiva esistenza della solidarietà, rimetteva dunque la soluzione alle Sezioni Unite. Quest'ultime, con sentenza n. 10378/2019, sono state chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l'acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973.

Le sezioni semplici avevano ravvisato un contrasto tra alcune decisione anteriori che avrebbero escluso l'esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (vedi Cass. Civ., n. 12991/1999, n. 13664/1999) e la successiva giurisprudenza che avrebbe invece affermato un principio opposto. La Corte ha sempre sostenuto la solidarietà tra sostituto e sostituito, la soluzione si è sempre dunque fondata sul presupposto che l'obbligazione del versamento dell'acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che alla stessa fosse perciò "in origine" tenuto in via solidale anche il sostituito.

Questo orientamento, secondo le Sezioni Unite, non può essere condiviso.

Bisogna subito sottolineare che quando parliamo di sostituzione è istituto differente rispetto alla solidarietà dell'imposta.

La lettura dell'art. 35 del d.P.R. 602 cit., prevede che la solidarietà nasca solo quando il sostituto non abbia versato l'acconto, escludendo chiaramente che fuori dall'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto di imposta, formandosi perciò l'ssunto che l'autonoma obbligazione di versamento dell'acconto è stata posta unicamente a carico del sostituto.

Questa condizione, continuano i giudici, è in perfetta sintonia con la previsione dell'art. 22 cit., che dal canto suo prevede per il sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo.

Sulla base di queste considerazioni le Sezioni Unite concludono enunciando: "nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute di acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute".

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