Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ammissione al gratuito patrocinio

Redazione scientifica
15 Aprile 2019

L'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non preclude la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il caso. La Corte d'appello di Napoli confermava la dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto nei confronti della decisione della Commissione territoriale di Caserta su una richiesta di protezione internazionale. La questione giunge dinanzi alla Corte di cassazione.

Raddoppio del contributo unificato. Il ricorso risulta inammissibile non avendo il ricorrente prodotto doglianze in relazione alla ratio decidendi della decisione impugnata. Ciò posto, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, «a prescindere dalla circostanza che nella specie risulta dal ricorrente avanzata la semplice istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza riscontro dell'eventuale provvedimento di ammissione provvisoria».

In tal senso infatti il Collegio si discosta dall'indirizzo interpretativo secondo cui in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rigetto dell'impugnazione precluderebbe l'applicazione della norma citata.

Si tratta infatti di un'obbligazione di natura tributaria che sorge ex lege per effetto del rigetto dell'impugnazione ovvero della dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità. La norma «esige dunque dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'Amministrazione di valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione».

Con la circolare 8-7-2015, il Ministero della Giustizia ha precisato che gli uffici giudiziari sono tenuti a dare esecuzione al provvedimento del giudice. Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato «ogni spese, anticipata o prenotata a debito» deve inoltre essere annotata nei registri di cui all'art. 161 d.P.R. n. 115/2002, fermo restando che «nessuna azione di recupero può essere mai esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio». Secondo la prassi ministeriale, i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie devono curare l'annotazione delle spese e procedere al relativo controllo a fine di recupero, provvedendo poi alla chiusura con attestazione in calca della presenza o assenza di spese da recuperare.

In conclusione, nel caso di parte ammessa al patrocinio dello Stato, il foglio notizie «va semplicemente chiuso con la dicitura che non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è esclusivamente previsto nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa (art. 134 d.P.R. n. 115/2002)».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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