Il Tribunale di Bari sul trattamento retributivo dei lettori lingua straniera

Marta Filippi
15 Aprile 2019

Posta la continuità tra la la figura professionale degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori esperti linguistici, ne consegue che, se anche l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, e tale non abbia specificamente statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, deve trovare applicazione, relativamente alla determinazione della giusta retribuzione, la disciplina di fonte legale, di cui al d.l. n. 2 del 2004, come autenticamente interpretata dalla l. n. 240 del 2010, e quella contrattuale. Pertanto il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito ha effetto soltanto sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, fatti salvi i trattamenti di maggior favore
Massima

Posta la continuità tra la la figura professionale degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori esperti linguistici, ne consegue che, se anche l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, e tale non abbia specificamente statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, deve trovare applicazione, relativamente alla determinazione della giusta retribuzione, la disciplina di fonte legale, di cui al d.l. n. 2 del 2004, come autenticamente interpretata dalla l. n. 240 del 2010, e quella contrattuale. Pertanto il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito ha effetto soltanto sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, fatti salvi i trattamenti di maggior favore.

Il caso

Con ricorso ex art. 414, c.p.c, un ex lettore di lingua straniera, figura attualmente confluita in quella di collaboratore esperto linguistico, adiva il tribunale di Bari, sulla base della sentenza della Cass., sez. lav., 26 novembre 2004, n. 138907, successivamente passata in giudicato, a mezzo della quale il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, sancendo la nullità del termine apposto ai singoli contratti di lettorato stipulati ai sensi dell'art. 28, d.P.R. n. 382 del 1980, aveva dichiarato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti con decorrenza dall'anno accademico 1987/1988 senza regolamentazione degli effetti normativi e retributivi conseguenti.

Per tale motivo il ricorrente chiedeva applicarsi il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data della prima assunzione, comprensivo di scatti di anzianità e tredicesima mensilità e pertanto condannare l'Università di Bari al pagamento delle relative differenze retributive, incidenti sul TFR e sulla contribuzione previdenziale.

Nel costituirsi l'Università di Bari contestava quanto domandato da parte attorea chiedendone il rigetto e sollevando preliminarmente l'eccezione di difetto di ius postulandi del procuratore costituito, poiché docente dell'Università convenuta.

Rigettata l'eccezione in questione, il Tribunale di Bari nel merito dichiarava solo in parte fondato il ricorso, riconoscendo all'ex lettore, seppur in presenza di una sentenza di accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla prima stipulazione, risalente all'anno 1987/1988, per nullità della clausola di apposizione del termine, l'applicazione del trattamento retributivo di cui al d.l. n. 2 del 2004 come interpretato dall'art. 26, l. n. 240 del 2010.

La questione

La questione giuridica posta alla base della sentenza in commento attiene alla possibilità o meno di agganciare la retribuzione degli ex lettori di lingua straniera, destinatari di una sentenza inappellabile di conversione del rapporto di lavoro, a quella del ricercatore a tempo determinato in virtù del disposto del d.l. n. 2 del 2004 ante legge n. 240 del 2010.

La problematica affonda le sue radici nell'annosa vicenda normativa e giudiziaria che ha visto coinvolti tali lavoratori, la quale si è sicuramente caratterizzata per il susseguirsi di interventi legislativi dettati allo scopo di dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia europea rilevatrici dei vari profili di censura di volta in volta evidenziati rispetto la disciplina nazionale.

Per tali motivi, il giudice barese, al fine di pervenire alla soluzione della problematica concernente la corretta applicazione delle norme in materia di trattamento economico degli ex lettori, come disciplinato nel corso del susseguirsi delle varie novelle legislative, ripercorre le tappe più significative dell'evoluzione normativa e giurisdizionale in materia.

Giunta alla fine dell'iter storico-giuridico, il giudice del lavoro passa infine all'analisi della specifica incidenza, rispetto all'individuazione della normativa applicabile, delle sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all'abrogazione del d.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte del Lussemburgo, la conversione dei rapporti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione giuridica sposata dal Tribunale di Bari, nella sentenza in oggetto, è quella concernente l'applicazione all'ex lettore di lingua straniera, transitato nella figura del collaboratore esperto linguista, e destinatario di una sentenza inappellabile di accertamento del rapporto di lavoro ab origine a tempo indeterminato, dell'art 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004 come interpretato autenticamente dalla l. n. 240 del 2010.

Ne discende per il giudice adito l'impossibilità per gli ex lettori di poter beneficiare di un definitivo "aggancio" del proprio trattamento alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definito. Ciò ferma restando la conservazione, quale trattamento retributivo individuale, di un importo pari alla differenza rispetto al trattamento goduto nel precedente periodo.

A tale conclusione il giudice pervenire, come osservato, sulla base di una ricostruzione storico-giuridica della normativa concernete gli ex lettori ed un'approfondita analisi della giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Pertanto, partendo dalla disciplina originaria, il Tribunale di Bari evidenzia come la figura degli ex lettori di lingua straniera sia stata introdotta nell'ordinamento e disciplinata per la prima volta dal d.P.R 11 luglio 1980, n. 382. Tuttavia, a causa delle varie censure emerse in sede di giurisdizione comunitaria, interveniva il legislatore nazionale ridefinendola a mezzo del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, istitutivo della contigua figura professionale dei collaboratori esperti linguistici, atto normativo tuttora in vigore.

Ebbene, in tale sede il legislatore, precisando la possibilità di stipulare contratti a termine, ricorrendone le condizioni, o a tempo indeterminato, prescriveva l'assunzione dei collaboratori in questione a mezzo selezione pubblica, con priorità di assunzione relativamente ai lettori in servizio nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico. Relativamente, poi, al trattamento retributivo la disposizione normativa rinviava alla definizione ad opera della contrattazione collettiva per porre in fine, particolare attenzione alla tutela dei diritti quesiti maturati da quest'ultimi nei rapporti precedenti. Pur nonostante la chiarezza della norma in tal senso, a fronte dell'illegittima prassi degli Atenei di non tener conto dei diritti acquisiti dai nuovi collaboratori esperti linguisti, la normativa de quo fu nuovamente oggetto di giudizio negativo da parte della Corte di giustizia europea, espressasi con sentenza del 2001. Alla luce di ciò, il legislatore italiano si era trovato, pertanto, nuovamente costretto ad intervenire sulla materia. La novella legislativa di cui al d.l. n. 2 del 2004, prescrive, a tal proposito, all'articolo 1, comma 1, l'applicazione ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, proporzionalmente all'impegno orario assolto, del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.

Tuttavia ,con ricorso del 4 marzo 2004 era iniziata, nei confronti dell'Italia, una procedura avendo la Commissione Europea ritenuto la non piena esecuzione della citata decisione del 26 giugno 2001, per il periodo ante 2004.

Così, con legge di interpretazione autentica, l. n. 240 del 2010, il legislatore specificava che l'art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito doveva essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera e sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici. Al fine di tutelare i diritti acquisti nel precedente rapporto di lavoro, il legislatore chiariva inoltre che a partire da tale ultima data i collaboratori esperti linguistici avevano diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato d.l. n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata.

Ciò premesso, il giudicante, passando all'analisi del cuore della problematica giuridica posta alla base del pronunciamento in commento, pone l'attenzione sui rapporti tra le norme citate e la sentenza passata in giudicato dichiarativa della nullità della clausola di durata apposta ai contratti a termini con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dalla prima stipula.

Osserva il Tribunale di Bari come tale questione sia stata posta al vaglio delle Sezioni Unite di Cassazione le quali, escludendo la configurazione di un ruolo ad esaurimento per i lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale e pertanto la conseguente possibilità di applicare agli stessi la normativa dettata per i collaboratori esperti linguistici, accolgono invece la tesi della continuità tra le due figure professionali postulando l'applicazione della disciplina dei secondi anche relativamente al trattamento giuridico. In più nel caso di specie essendo stato il ricorso depositato nel 2011 e quindi sotto la vigenza della norma di cui all'art. 26, l. n. 240 del 2010, non appare possibile accogliere la tesi del ricorrente relativa alla non applicabilità della legge di interpretazione autentica alla sua situazione.

In fine appare significativo anche sottolineare, per coerenza logica, il Tribunale pugliese si soffermai sulla ratio ispiratrice della seconda parte dell'art. 26, l. n. 240 del 2010, come chiarita dall'interpretazione delle Sezioni Unite del 2018. Ebbene, il legislatore allo scopo di salvaguardare il miglior trattamento retributivo goduto dagli ex lettori di lingua straniera, al momento della sottoscrizione del contratto come collaboratori esperti linguistici, ne ha riconosciuto il suo mantenimento a titolo di assegno ad personam, quantificandolo nella differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2 del 2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Osservazioni

La decisione sposata dal Tribunale di Bari appare sicuramente la più coerente con i principi emersi in sede di giudizio comunitario e volontà legislativa di adempiervi.

La l. n. 240 del 2010, infatti, affonda la sua ratio proprio nell'esigenza dello Stato italiano di conformarsi al dettato della sentenza della Corte di giustizia del 2001, a mezzo della quale aveva censurato la prassi nazionale di non aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali.

Con la legge di interpretazione autentica in questione il legislatore fa espressamente salvi i trattamenti di miglior favore, già tutelati dal d.l. n. 2, del 2004, al fine, da una parte, di evitare di trasformare il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altra volendo però ribadire la peculiarità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al ricercatore, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente.

Del resto anche l'iter storico e giudiziario fino agli ultimi approdi a cui è giunta la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite non lasciano spazio a differenti conclusioni, laddove si postuli la comparazione degli effetti della sentenza di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato a quelli della stipula del contratto quale collaboratore linguistico, come disciplinato dal d.l. n. 120 del 1995, accomunandoli sotto il profilo finalistico della stabilizzazione del rapporto.

Il legislatore tuttavia in ottica comunitariamente orientata, come già specificato, fa salvi i diritti quesiti di maggior favore maturati dagli ex lettori, al fine di evitare discriminazioni di trattamento, vero punto dolens della questione oggetto di analisi.

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