La trasformazione del giardino in area comune da destinare a parcheggio realizza una innovazione?

Redazione scientifica
16 Aprile 2019

Per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Tizia e Caia eccepivano l'invalidità delle deliberazioni con cui l'assemblea aveva disposto alcune innovazioni alle cose comuni (specificamente, alle aree scoperte già destinate a giardino, delle quali era stata decisa la trasformazione a parcheggio). Secondo le condomine, tali delibere dovevano ritenersi vietate ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c. e comunque, in ipotesi, assunte senza il rispetto delle maggioranze previste dal primo comma della norma citata. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano rigettato la domanda; in particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il regolamento condominiale prevedeva la destinazione a parcheggio di tutte le aree scoperte comuni e non ravvisava, pertanto, alcuna innovazione nelle delibere contestate.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, costituisce innovazione qualsiasi intervento modificativo eseguito sulle parti comuni di un edificio o su impianti o cose comuni che ne alteri l'entità materiale operandone la trasformazione, ovvero ne modifichi la destinazione di fatto, nel senso che detti beni, a seguito delle opere eseguite su di essi, presentino caratteristiche oggettive, abbiano una consistenza materiale o comunque siano utilizzati per fini diversi da quelli precedenti all'intervento, di guisa che le opere predette precludono la concreta utilizzazione della cosa comune in modo conforme alla sua naturale e precedente fruibilità. Premesso ciò, la trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione della nuova destinazione dell'area a parcheggio, costituisce innovazione e come tale deve essere assoggettata al regime previsto dall'art. 1120, comma 1 e 2, c.c. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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