Gli statuti degli ETS devono individuare le attività di interesse generale e le finalità
16 Aprile 2019
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 3650 del 12 aprile scorso, fornisce alcuni chiarimenti sugli statuti degli Enti del Terzo Settore. In particolare, viene fornita risposta a una richiesta in merito alle modalità con cui gli ETS, anche di nuova costituzione, sono chiamate a individuare statutariamente le attività di interesse generale, come previste dal Codice del Terzo Settore. L'art. 5, d.lgs. n. 117/2017 individua, infatti, una serie di attività e ci si è chiesti se sia sufficiente un richiamo a tale disposizione o se occorra un'indicazione precisa di quelle “ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti”. Con la nota in esame, il Ministero individua un obbligo stringente: lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano gli ETS, unitamente alla finalità e all'assenza dei fini di lucro; inoltre, l'art. 21 CTS individua, tra i contenuti necessari dell'atto costitutivo e dello statuto di un ente, anche l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, oltre che le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l'ente sceglie di perseguire. Tutto ciò considerato, le attività di interesse generale e le finalità da perseguire devono sempre essere indicate con chiarezza, salva ovviamente la facoltà di modificare l'oggetto sociale, con l'inserimento di nuove attività o l'eliminazione di altre; “l'individuazione di una o più attività di interesse generale non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale”. |