Accordo transattivo e consapevolezza del lavoratore

Sabrina Apa
17 Aprile 2019

Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti...

Il caso. Un lavoratore, agente per la Sicilia, aveva agito nei confronti della società al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto nel 2011, il pagamento per l'attività svolta. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l'accordo transattivo fosse esente da vizi sia dal punto di vista della rituale partecipazione del rappresentante sindacale sia sul piano della accampata violenza morale asseritamente esercitata dalla società con il minacciato recesso dal contratto di agenzia. La Corte d'appello di Palermo aveva poi confermato la decisione di primo grado.

L'agente aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della decisione di appello.

Accordo transattivo e consapevolezza del lavoratore. La Suprema Corte ha ribadito che in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale – sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965, c.c.

Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite; per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni, senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum, dovendosi, a tal fine, ricordare che l'art. 1970, c.c., esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti.

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