Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo proprietario contro il creditore: il debitore è litisconsorte necessario

17 Aprile 2019

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte affronta la questione inerente la posizione del debitore nei giudizi oppositivi proposti dal terzo proprietario di cui all'art. 602 c.p.c..
Massima

Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario di cui all'art. 602 c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore litisconsorte necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.

Il caso

In una espropriazione contro i terzi proprietari di alcuni beni da questi dati in garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contratte da una società nel frattempo fallita, il terzo promuoveva vittoriosamente opposizione all'esecuzione nei confronti del solo creditore. A fondamento della decisione, il giudice adito osservava che il creditore aveva agito in via esecutiva senza essersi procurato nei confronti della società debitrice un titolo spendibile contro il terzo proprietario, avendo proceduto sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non notificato personalmente al debitore fallito. Rigettato il gravame proposto dal creditore, quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La questione

La questione che la Corte affronta nella decisione in commento riguarda la posizione del debitore nei giudizi oppositivi proposti dal terzo proprietario di cui all'art. 602 c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, osservato che nella specie si è in presenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal terzo proprietario e non notificato al debitore esecutato, afferma che la partecipazione di quest'ultimo è imprescindibile.

Accertato dagli atti che il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio sussisteva già a partire dal giudizio di primo grado e che esso non era stato rilevato dal giudice del gravame, la Suprema Corte, in virtù dei propri poteri di rilievo ufficioso, previa declaratoria dell'inesistenza della decisione a causa della violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, rimette la causa al giudice di primo grado, in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 383 c.p.c., in modo che il processo possa essere trattato a contraddittorio integro; ritiene pertanto assorbito l'esame dei motivi di ricorso.

Osservazioni

Come è noto, la figura del terzo proprietario si differenzia dagli altri terzi menzionati nel libro III del codice relativo all'esecuzione, poiché è un soggetto che subisce legittimamente l'esecuzione (sul punto, sia consentito rinviare a Metafora, L'opposizione di terzo all'esecuzione, Napoli, 2012, 120). Più precisamente, il terzo proprietario, estraneo al rapporto obbligatorio, si trova quoad effectus nella stessa situazione del debitore esecutato, in quanto risponde (non con il suo intero patrimonio, ma solo) con i beni specificatamente vincolati a garanzia di uno specifico debito del soggetto esecutato.

La legge non distingue tra il terzo proprietario che ha concesso un'ipoteca o ha dato in pegno un bene a garanzia di un debito altrui ed il terzo che ha acquistato un bene già ipotecato o dato in pegno a garanzia di un debito altrui. Il terzo datore di ipoteca, non assume, infatti, la veste di debitore, limitandosi a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito, restando assoggettato all'azione esecutiva del creditore.

Allo scopo di permettere al terzo di tutelare i propri interessi, il codice stabilisce che: 1) il terzo deve essere messo a conoscenza dell'azione esecutiva che il creditore intende promuovere a suo danno; 2) il terzo deve poter partecipare al processo esecutivo e poter proporre le opposizioni di merito per denunciare le eventuali illegittimità o ingiustizie compiute dal creditore (Cass. civ., 8 aprile 2003, n. 5507; Cass. civ., 27 luglio 2000, n. 9887; Cass. civ., 17 aprile 2000, n. 4923).

La circostanza che l'azione esecutiva debba essere indirizzata verso il terzo proprietario non deve però indurre a ritenere che il debitore non abbia alcun ruolo. La sua presenza è imprescindibile, perché tanto il debitore quanto il terzo devono “essere sentiti” nel procedimento espropriativo (Trib. Padova, 30 novembre 2016;). Dunque, il debitore è parte necessaria del procedimento e deve essere sentito quando le norme regolatrici della procedura lo prevedano, in quanto portatore dell'interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo (Cass. civ., 28 gennaio 2016, n. 1620; Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 1620; Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 6546).

La posizione del debitore assume un ruolo essenziale anche nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo nei confronti del creditore procedente, per cui, come correttamente ribadito dalla decisione in epigrafe, il debitore è litisconsorte necessario; ciò per la ragione che il giudice adito per l'opposizione è chiamato a procedere all'accertamento di una situazione giuridica unica per il creditore, il debitore ed il terzo, non potendo il titolo esecutivo ed il precetto restare in piedi o venir meno se non per tutti e tre i soggetti congiuntamente (Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 6546, cit.; Cass. civ., 11 maggio 1994, n. 4607; conf., in dottrina, Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, 303).

Ad analoga conclusione deve giungersi anche per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Come sottolineato recentemente dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (Cass. civ., 9 novembre 2017, n. 26523; Cass. civ., 31 gennaio 2017, n. 2333), considerandosi erronea la tesi secondo cui il debitore diretto, non subendo l'attività di realizzazione espropriativa su un bene del suo patrimonio, deve considerarsi privo di interesse a controllare la regolarità degli atti del processo esecutivo e di quelli preesecutivi.

A ben vedere, infatti, il debitore ha un interesse al controllo della regolarità di svolgimento del processo esecutivo, giacché, attraverso lo svolgimento dell'attività esecutiva sul bene del terzo, vede soddisfatto a favore del creditore un debito che egli ha nei suoi confronti; da ciò è agevole constatare che lo stesso debitore risulta interessato a che il terzo proprietario non frapponga contestazioni infondate allo svolgimento del processo esecutivo (Travi, L'espropriazione contro il terzo proprietario, Dig. civile, VII, Torino, 1992, 9).

La necessità della partecipazione del debitore a tali giudizi determina allora l'applicazione delle norme in tema di violazione del litisconsorzio necessario, per cui le sentenze rese tanto in un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, quanto in un procedimento di opposizione agli atti esecutivi sono inutiliter datae laddove non sia stato citato in giudizio anche il debitore (Cass. civ., 27 gennaio 2012, n. 1192), con l'ulteriore conseguenza, rilevata anche dai giudici estensori della decisione in commento, che il vizio, se non precedentemente rilevato in sede di merito, è rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado (Cass. civ., 4 maggio 2015, n. 8891; Cass. civ., 29 settembre 2004, n. 19562).

Guida all'approfondimento
  • Capponi, Espropriazione contro il terzo proprietario, in Aa. Vv., L'espropriazione forzata, a cura di Bove-Capponi-Martinetto-Sassani, Torino 1988, 539;
  • Delle Donne, L'espropriazione contro il terzo proprietario, in Aa. Vv., La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119, diretto da Delle Donne, Bologna 2017, 777;
  • Lai, sub art. 602 c.p.c., in Codice dell'esecuzione forzata, a cura di Vullo, Milano 2015;
  • Miccolis, L'espropriazione contro il terzo proprietario, in Aa. Vv., L'esecuzione forzata riformata, a cura di Miccolis-Perago, Torino 2009, 447;
  • Oriani, Opposizione all'esecuzione, Dciv, XIII, Torino 1995, 585;
  • Savarese, L'espropriazione contro il terzo proprietario, in Aa. Vv., Il nuovo processo di esecuzione, Profili sostanziali e strategici alla luce delle riforme e delle risposte giurisprudenziali, a cura di Fontana-Romeo, Padova 2015, 427.

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