Ancora modifiche alla "Trasparenza bancaria" di BankItalia

Fabio Fiorucci
17 Aprile 2019

Con il provvedimento del 19 marzo 2019 Bankitalia ha apportato modifiche (in aggiunte a quelle del 5 dicembre 2018) al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 e successive modifiche.

Con il provvedimento del 19 marzo 2019 Bankitalia ha apportato modifiche (in aggiunte a quelle del 5 dicembre 2018) al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 e successive modifiche. Gli interventi proposti mirano principalmente ad adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo europeo; altre modifiche tengono conto dell'esperienza maturata dall'autorità di vigilanza nell'esercizio dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela.

In sintesi, l'intervento è volto a dare attuazione:

  • alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo Unico Bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento;
  • alle direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit Directive, c.d. CCD), come modificate dal Regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark);
  • agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita;
  • agli Orientamenti del Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza in materia di gestione dei reclami.

A tale ultimo riguardo, è stabilito che gli intermediari adottino e applichino procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte sollecite ed esaustive, promuovano il superamento delle criticità riscontrate sulla base dei reclami ricevuti e salvaguardino la qualità delle relazioni con i clienti. A questi fini, gli intermediari si dotano di una politica di trattazione dei reclami, approvata e sottoposta a riesame periodico da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, che è anche responsabile della sua corretta attuazione (e di eventuali modifiche alla stessa).

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