I limiti delle impugnazioni di crediti nelle liquidazioni coatte bancarie

18 Aprile 2019

È inammissibile l'impugnazione di crediti chirografari e postergati nelle liquidazioni coatte di imprese che esercitano il credito. L'impugnazione può essere rivolta solamente nei confronti dell'avvenuta ammissione di crediti concorrenti privilegiati, ovvero nei confronti di determinate domande di rivendica.
Massima

È inammissibile l'impugnazione di crediti chirografari e postergati nelle liquidazioni coatte di imprese che esercitano il credito. L'impugnazione può essere rivolta solamente nei confronti dell'avvenuta ammissione di crediti concorrenti privilegiati, ovvero nei confronti di determinate domande di rivendica.

Il caso

Con decreto del Ministero dell'Economia del 5 maggio 2011 Banca MB viene posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il sig. A., nella qualità di creditore ed ex amministratore della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, viene ammesso al passivo in via chirografaria.

In data 2 settembre 2015 il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (nel prosieguo FITD) presenta tardivamente una domanda di ammissione allo stato passivo.

In data 19 gennaio 2016, il FITD viene ammesso allo stato passivo della Banca MB in l.c.a., in via postergata.

Avverso la suddetta ammissione al passivo in via postergata di FITD il sig. A. ha proposto impugnazione eccependo, in via preliminare, la inammissibilità per tardività della domanda e, nel merito, l'infondatezza, in quanto l'intervento dello stesso sarebbe stato autorizzato dalla Banca d'Italia a fondo perduto e, pertanto, senza alcun diritto alla restituzione di quanto versato ai correntisti.

Si è costituita in giudizio la liquidazione coatta amministrativa di Banca MB deducendo la tempestività della domanda di ammissione al passivo e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente sotto molteplici profili. La procedura ha infatti dedotto che: a) l'ammissione di FITD in via postergata non potrebbe mai incidere negativamente sul grado di soddisfacimento dell'opponente ammesso in via chirografaria; b) non vi è un interesse concreto dell'impugnante, anche nella qualità di ex amministratore, a non vedere dilatato lo stato passivo della banca; c) l'art. 87 TUB preclude la possibilità ai creditori ammessi di impugnare i crediti chirografari e postergati di altri creditori. Nel merito, la procedura ha rilevato che il FITD non ha mai rinunciato al proprio credito in surroga e, comunque, la piena compatibilità tra la natura del finanziamento a fondo perduto operato dal FITD e l'ammissione al passivo in via postergata, atteso che la partecipazione al concorso in via postergata non avrebbe recato alcun pregiudizio ai beneficiari del finanziamento.

Il contraddittorio è stato esteso anche a FITD quale litisconsorte necessario. Esso, costituitosi in giudizio, oltre a riprendere e sostenere le difese della liquidazione ha dedotto la inammissibilità dell'impugnazione sotto molteplici profili: a) per tardività; b) per mancata dimostrazione della qualità di creditore; c) in quanto l'art. 87 TUB ammette tale strumento solo avverso i crediti dei soggetti inseriti negli elenchi ex art. 86, comma 7, TUB tra i quali non figurerebbe FITD.

Sono intervenuti in giudizio i soci di Banca MB Spa in liq.ne a titolo di interventori adesivi ex art. 105, comma 2, c.p.c., aderendo alle difese dell'impugnante.

Con la sentenza oggetto della presente nota il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e l'intervento dei soci.

La questione giuridica e la relativa soluzione

La questione giuridica di maggiore interesse trattata nel provvedimento in esame riguarda il “filtro” dettato dall'art. 87 TUB nelle impugnazioni dei crediti ammessi allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative delle imprese esercenti il credito.

L'art. 87 TUB limita, infatti, il ricorso alle impugnazioni avverso i provvedimenti di ammissione allo stato passivo solo nei confronti dei “soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, TUB”, ossia nei confronti di coloro che siano inseriti negli “elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese”. Laddove i titolari dei diritti indicati nel comma 2 sono “coloro che risultano titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca”, nonché “i clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari”.

Pertanto, l'art. 87 TUB prevede la possibilità di impugnare solo i provvedimenti di ammissione dei crediti concorsuali privilegiati ed i provvedimenti di accoglimento di domande di rivendica di beni e strumenti finanziari, ma non anche i provvedimenti di ammissione allo stato passivo di crediti chirografari o postergati. Sulla base di tale assunto, il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile l'opposizione del sig. A. sotto tre profili:

a) il credito fatto valere da FITD con la domanda di ammissione al passivo ha natura chirografaria trattandosi sostanzialmente dell'esercizio del diritto di surroga derivante dal pagamento di un credito chirografario quale è quello dei depositanti;

b) qualora si volesse qualificare l'intervento di FITD come azione di regresso e non di surroga, in ogni caso, la natura del credito fatto valere rimarrebbe chirografaria;

c) non avendo previsto l'art. 87 TUB la possibilità di impugnare i crediti chirografari altrui si deve ritenere che tale limitazione investa anche i crediti postergati che sono destinati per loro natura ad essere soddisfatti solo dopo l'integrale pagamento dei chirografari.

Il Tribunale di Milano ha poi valutato anche l'interesse ad agire dell'opponente concludendo per la carenza dello stesso sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'opponente, in qualità di creditore chirografario ammesso allo stato passivo, non potrebbe mai essere pregiudicato dall'ammissione al passivo di un credito postergato; b) l'opponente è legittimato ad agire a tutela del proprio interesse e non anche a tutela del ceto creditorio nel suo complesso, non potendo far valere in nome proprio un diritto altrui (cfr. art. 81 cpc) in difetto di espressa previsione di legge o di specifico mandato; c) l'interesse ad agire difetta in capo all'opponente anche nella qualità di ex amministratore di Banca MB atteso che l'interesse fatto valere in tale ultima veste, ossia quello a non veder crescere il passivo della banca, non avrebbe rilevanza giuridica ai fini della legittimazione a proporre opposizione ai sensi dell'art. 87 TUB essendo la stessa attribuita ai soli creditori.

Seguendo processualmente le sorti dell'opponente, anche l'intervento adesivo dipendente dei soci di Banca MB è stato dichiarato inammissibile.

Osservazioni

La sentenza in esame affronta il tema delle opposizioni nelle liquidazioni coatte bancarie, offrendo una risposta condivisibile alle contestazioni mosse dall'opponente.

Con una motivazione molto approfondita i Giudici di Milano hanno dato applicazione alla disciplina dettata dall'art. 87 TUB, operando una ricostruzione storica della norma e della sua ratio, senza omettere di richiamare il vaglio di legittimità costituzionale che detta norma ha superato.

La specialità dettata dall'art. 87 TUB - e prima ancora dall'art. 77, commi 2 e 6, Legge n. 141/1938 di conversione del R.D. n. 375/936 - rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge fallimentare consiste nella sostanziale limitazione dettata in tema di impugnazione di crediti chirografari e postergati. Detta norma prevede infatti che tutti i creditori concorrenti (ossia chirografari o privilegiati ammessi al passivo) sono legittimati ad impugnare i provvedimenti di ammissione dei crediti privilegiati ed i provvedimenti di accoglimento delle domande di rivendica di diritti reali di beni e strumenti finanziari. L'art. 87 TUB indica, pertanto, le impugnazioni consentite, escludendo implicitamente tutte le altre.

Operando poi un confronto con la disciplina concorsuale generale, emerge che l'art. 87 TUB accomuna sotto l'istituto della “opposizione” sia le opposizioni in senso stretto disciplinate dall'art. 98, comma 2, l.fall. sia le impugnazioni disciplinate dall'art. 98, comma 3, l.fall. Tuttavia, tale accorpamento evidentemente paga la differenza, di funzione e presupposti, tra opposizione ed impugnazione. Ed infatti, mentre la funzione dell'opposizione è, come noto, tesa ad ampliare lo stato passivo, avendo ad oggetto la contestazione di coloro le cui pretese non sono state accolte, in tutto o in parte, l'impugnazione è viceversa tesa a contenere il passivo, essendo finalizzata a neutralizzare l'ammissione al passivo di un altro creditore. Si tratta quindi di due strumenti giuridici che per loro natura tendono ad incidere in maniera opposta sullo stato passivo. Se poi andiamo ad esaminare la disciplina di tali strumenti giuridici è agevole rilevare che la disciplina generale dettata dall'art. 98 l.fall. si estende anche alle liquidazione coatte amministrative con la sola eccezione di quelle afferenti le imprese esercenti il credito. L'art. 209, comma 3, l.fall. introduce, infatti, un'eccezione alla normativa applicabile nell'accertamento dei crediti delle liquidazioni coatte bancarie rispetto alla regola generale applicabile a tutte le altre procedure concorsuali, ivi comprese le liquidazioni coatte amministrative che rinviano (cfr. art. 209, comma 2, l.fall.) alle disposizioni in materia di fallimento.

La limitazione introdotta per le impugnazioni non è anche estesa alle opposizioni. Invero, l'art. 87 TUB indica presupposti diversi tra le opposizioni, intese come contestazione del mancato accoglimento, in tutto o in parte, di proprie pretese e opposizioni, intese come impugnazioni di crediti altrui ammessi allo stato passivo, atteso che nel primo caso il predetto art. 87 TUB si allinea alla disciplina generale dettata dall'art. 98, comma 2, l.fall. mentre nel secondo caso, ossia per le impugnazioni, esso limita il ricorso alle stesse ai soli crediti privilegiati (art. 86, comma 7, TUB) ed a “…coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari…” (art. 86, comma 2, TUB).

L'art. 87 TUB introduce, pertanto, una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale (cfr. art. 98 l.fall.) applicabile, come è noto, anche alle liquidazioni coatte amministrative comuni (cfr. art. 209, comma 2, l.fall) e che si coordina con il sistema concorsuale grazie al rinvio operato dall'art. 209 comma 3 l.fall. il quale prevede: “Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito”.

La ratio di tale eccezione è quella di stabilizzare l'ammissione in sede amministrativa dei crediti chirografari. Si tratta del principio della stabilizzazione dell'accertamento amministrativo del credito chirografo il quale, peraltro, ha origini risalenti nel tempo (cfr. art. 77 Legge n.141/1938 di conversione del R.D. 375/1936), tant'è che la stessa legge fallimentare introdotta successivamente (R.D. 16.3.1942, n. 267) ne ha fatta salva l'applicazione proprio con il citato articolo 209, comma 3, l.fall.

Tale disciplina ha, peraltro, superato il vaglio di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Ed infatti con sentenza 14 gennaio 1977, n. 26 la Consulta ha avallato la legittimità costituzionale del precedente art. 78, comma 2, legge bancaria abrogata (pedissequamente riprodotto nel vigente art. 87 TUB) respingendo i profili di illegittimità sottoposti al suo esame. La motivazione adottata dalla Corte Costituzionale sembra aver dato rilievo a determinate peculiarità tipiche dell'accertamento dei crediti nelle liquidazioni coatte bancarie; ed infatti la Corte ha evidenziato come l'accertamento dei crediti chirografari operato dal commissario liquidatore in sede amministrativa ha natura tendenzialmente certa essendo fondato su prove documentali che assistono i crediti dei depositanti; che l'elevato numero dei rapporti di debito intrattenuti dalle banche è tale da giustificare una forma di contenimento del potenziale contenzioso ed infine che l'esigenza di speditezzanel soddisfare con ogni possibile urgenza le aspettative dei creditori chirografari, quale forma di tutela del risparmio, è garantita dalla Costituzione in tutte le sue forme.

La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto legittime “ … le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare norme procedurali particolari per l'accertamento dei crediti chirografari della clientela delle banche, sia nella fase amministrativa che in quella giurisdizionale, escludendo per questi crediti l'applicazione delle modalità ordinarie del procedimento di formazione dello stato passivo, previste dalla legge fallimentare e dalla stessa legge bancaria per i creditori privilegiati ed i titolari di diritti reali, la cui posizione può richiedere più laboriose indagini e contestazioni, mal compatibili con le esigenze dinanzi accennate.

La obbiettiva differenza tra la situazione giuridica dei creditori chirografari d'una azienda di credito - valutata con riguardo all'id quod plerumque accidit - e quella di coloro che vantano crediti assistiti da privilegio o diritti reali, fornisce una sicura giustificazione razionale della speciale normativa, nella quale non può pertanto ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.”

Conclusioni

La decisione in commento deve ritenersi condivisibile perché in linea con il dettato normativo previsto per le liquidazioni coatte bancarie.

Peraltro, appare utile evidenziate che tale assetto normativo risulta confermato dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza il quale all'art. 310 rubricato “Formazione dello stato passivo” delle liquidazioni coatte amministrative recita:

“… 2.Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore.

3.Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.”

Laddove gli artt. 206 e ss del predetto Codice disciplinano le impugnazioni, opposizioni e revocazioni nell'ambito della “liquidazione giudiziale”.

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