Il pignoramento presso terzi e la mancata dichiarazione del terzo
18 Aprile 2019
Il quesito concerne l'ipotesi in cui il terzo, datore di lavoro del debitore pignorato, non renda la dichiarazione a seguito di pignoramento presso terzi, nemmeno dopo la notifica dell'ordinanza di assegnazione da parte del G.E.. Fermo restando che l'ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo, in questo specifico caso il quantum non è predeterminabile e soprattutto non è esigibile. Come posso dunque superare questo ostacolo? É ipotizzabile un decreto ingiuntivo per consegna delle buste paga nei confronti del datore di lavoro piuttosto che un procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo in cui chiedere eventualmente anche una condanna ex art. 614-bis c.p.c.?
Il quesito è piuttosto articolato. Per poter rispondere è necessario fare ordine fra le diverse fasi procedimentali indicate. Se ben si comprende, ci troviamo nella fase processuale ove è già spirato il termine in cui il terzo avrebbe dovuto fare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e questa non sia stata fatta neppure successivamente in accordo al disposto di cui all'art. 548 c.p.c.. Se è così, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare l'art. 548 c.p.c. a mente del quale in mancanza della dichiarazione del terzo il credito azionato si presume non contestato da parte dello stesso. Infatti, vi è un preciso onere di contestazione a carico del terzo pignorato che se non rende la dichiarazione, neppure entro la successiva udienza rinviata a tal fine, ove il credito sia sufficientemente precisato nell'atto di pignoramento, subirà il provvedimento di assegnazione. Il problema, sembra di capire, sorge nel momento in cui il creditore non conosca, come nel nostro caso, in modo preciso quale sia il credito del debitore nei confronti del terzo, tanto da non averlo potuto indicare nell'atto di pignoramento, e per questo non si possa procedere alla identificazione del quantum da poter pretendere da parte del creditore e, di conseguenza, non si possa applicare l'automatismo di cui all'art. 548 c.p.c., primo comma, secondo periodo. Infatti, se ben si comprende, siamo in presenza di un pignoramento cosiddetto “esplorativo”, cioè di un pignoramento ove il credito del debitore nei confronti del terzo, che si vorrebbe pignorare, non sia esattamente determinato (come permette l'art. 543 c.p.c. ove prescrive, al n. 2 del secondo comma, l'indicazione “almeno generica” delle cose o delle somme dovute dal terzo nei confronti del debitore). Il creditore pignorante, quindi, per poter determinare l'esatto ammontare del credito del debitore nei confronti del terzo potrà, anzi dovrà, certamente instaurare il procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo, sempre ammissibile anche quale azione generica, avendone interesse, nonché potrà richiedere la “sanzione” di cui all'art. 614-bis c.p.c.. Quanto alla possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del terzo per la consegna delle buste paga, al fine di poter rendere determinato o, comunque, determinabile l'ammontare del credito del debitore nei confronti del terzo stesso, sorge più di una perplessità. Infatti, il procedimento monitorio per consegna di cosa mobile (buste paga) presupporrebbe che l'obbligo del terzo fosse, appunto, quello di consegnare un bene mobile: la busta paga (a tal proposito vedi l'art. 633 c.p.c. che parla di somma liquida o di cosa mobile determinata che devono formare oggetto del diritto del ricorrente). Nel nostro caso, al contrario, l'obbligo del terzo è quello di fornire una dichiarazione, di per sé non coercibile per mezzo di un procedimento monitorio in quanto obbligo di fare e non di dare. Pertanto, ritengo che difficilmente si potrà azionare il procedimento monitorio per vedersi consegnare la busta paga del debitore da parte del terzo, datore di lavoro. |