Patrocinio a spese dello Stato: dovuto il compenso anche in caso di cancellazione della causa

Redazione scientifica
18 Aprile 2019

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l'obbligo dello Stato di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: all'Erario, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

Il caso. Un avvocato proponeva opposizione al decreto di rigetto dell'istanza con la quale lo stesso aveva chiesto la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a speso dello Stato prestato per un giudizio avanti al giudice di pace conclusosi con la cancellazione della causa dal ruolo. Il tribunale di Palermo rigettava l'opposizione.

Contro tale decisione l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione.

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 131 d.P.R. n. 115/2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa al gratuito patrocinio, «sono anticipati dall'Erario gli onorari e le spese dovuti al difensore», il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria. Lo Stato, dal canto suo, ha il diritto di recuperare quanto anticipato mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente (diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso alle spese processuali, ovvero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di pater restituire le spese erogate in suo favore.

Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite: in tal caso tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito e se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate.

Nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione; in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione. Peraltro, nell'uno e nell'altro caso la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 23972/2018).

Composizione della lite. Pertanto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l'obbligo dello Stato di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: all'Erario, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio l'ordinanza impugnata.

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