Occultamento di scritture contabili: prova testimoniale non sufficiente per assolvere l’imprenditore
19 Aprile 2019
La III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2019 n. 16167, è tornata a valutare un caso di occultamento di scritture contabili evidenziando che, ai fini della punibilità del reato, l'accusa può semplicemente dimostrare la produzione di reddito e il volume d'affari dell'indagato.
Nel caso in esame, la Suprema Corte giudicava un imprenditore accusato di aver distrutto la contabilità. I giudici della Sezione Penale non hanno accolto il ricorso dell'uomo, il quale sosteneva che i documenti fossero spariti a seguito dell'ispezione degli inquirenti. Sostengono gli Ermellini: «l'imputato che neghi la sussistenza della condotta commissiva ascrittagli (nella specie, quella di aver occultato le scritture contabili) ha l'onere di provare o allegare non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nel mancato occultamento (o distruzione), ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto. Nella specie, è ben vero che la difesa ha fornito elementi probatori a sostegno della propria tesi, ma è altrettanto vero che la Corte territoriale, nel respingere la prospettazione difensiva, valuta anche la deposizione del teste, osservando come le dichiarazioni di quest'ultimo non provavano lo smarrimento dei documenti ad opera della p.g. inquirente, né escludevano che le scritture contabili potessero essere state sottratte dall'indagato, che poteva accedere liberamente all'armadio che le conteneva».
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