Affitti turistici: sì al codice identificativo

Redazione scientifica
23 Aprile 2019

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondato il ricorso con il quale era stata impugnata la legge regionale n. 7 del 2018 che ha istituito il CIR (Codice Identificativo di Riferimento) che deve essere indicato negli annunci di promozione e commercializzazione delle (Case e appartamenti per vacanza) e degli appartamenti dati in locazione turistiche.

La questione in esame riguarda la regione Lombardia. In tale vicenda, il legislatore regionale prevedendo che anche i locatori turistici debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento (CIR), ha inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà e ciò al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche. Tale legge prevedeva che dall'1 settembre 2018, nella pubblicità e nella promozione di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, doveva essere indicato un apposito codice riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio dell'attività di casa e appartamento per vacanza, a pena di una sanzione amministrativa fino a 2.500 euro. A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva contestato le citate disposizioni in quanto, in tal modo, esse avrebbero ingiustificatamente parificato la disciplina degli alloggi locati per finalità turistiche e quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo “case e appartamenti vacanze”, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 27/2015. Il fenomeno della locazione turistica, dunque, si esaurirebbe sul piano dell'autonomia negoziale di diritto privato non commerciale, mentre il servizio di messa sul mercato di case vacanze costituirebbe una forma di attività economica, che giustifica anche la previsione di oneri amministrativi preventivi da parte della competente fonte legislativa.

Secondo i giudici della Corte Costituzionale, la disciplina degli aspetti turistici della locazione ricadano nella competenza residuale delle Regioni; invece, appartengono all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attività negoziale e dei suoi effetti. Invero, per i locatori, inviare al comune una comunicazione al fine di ottenere il CIR di cui alla legge 7/2018 (Integrazione alla legge regionale n. 27/2015), coincidente con il numero di protocollo attribuito dal comune alla comunicazione ricevuta, rappresenta un adempimento amministrativo ed esterno al contratto di locazione turistica che non incide sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato. Dunque, il CIR si conferma, pertanto, una modalità amministrativa finalizzata a far emergere un fenomeno turistico nuovo e sempre più diffuso che consiste nella concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà, a prescindere dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale, e ciò al fine specifico di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche. Per le suesposte ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018 n. 7 (Istituzione del codice identificativo da assegnare a case appartamenti per vacanze) promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

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