La privazione delle mansioni non è alternativa al licenziamento

23 Aprile 2019

Licenziamento successivo alla soppressione della posizione lavorativa: è possibile chiedere il risarcimento del danno determinato dall'eventuale totale privazione di mansioni nel periodo precedente alla cessazione del rapporto?

Licenziamento successivo alla soppressione della posizione lavorativa: è possibile chiedere il risarcimento del danno determinato dall'eventuale totale privazione di mansioni nel periodo precedente alla cessazione del rapporto?

La giurisprudenza è granitica nel sostenere che la soppressione della posizione lavorativa occupata dal dipendente comporta l'obbligo in capo al datore di procedere,laddove disponibili in seno all'organizzazione aziendale, all'assegnazione dello stesso a mansioni equivalenti ovvero, previo consenso del medesimo lavoratore, anche inferiori. L'impossibilità obbiettiva di adempiere a tale obbligo di repechage configura un elemento integrante la fattispecie di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Rispetto tale possibile esito non può ritenersi alternativa la totale privazione delle mansioni la quale, concretizerebbe una violazione dei diritti inerenti la persona del lavoratore, oggetto di tutela costituzionale, pregiudicandone la professionalità con possibilità di domandare il risarcimento del danno conseguente.

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