Il condomino che intende distaccarsi dall'impianto idrico comune può sottrarsi solo alle spese di fornitura dell'acqua?
24 Aprile 2019
A causa di una perdita d'acqua si é ritenuto necessario incaricare un ingegnere per redigere un capitolato d'appalto per il rifacimento di tutta la rete idrica modificandone la sede originaria (come da progetto a suo tempo approvato e depositato in comune) e il tipo di impianto (con l'utilizzo cioè di nuovi materiali). Tre dei condomini, successivamente alla delibera di approvazione dei lavori e di scelta della ditta e, quindi, prima che vengano eseguiti i lavori del nuovo impianto, chiedono il distacco dall'impianto e l'esclusione dalle relative spese straordinarie deliberate. È legittima l'esclusione dalla partecipazione delle spese dei tre condomini? Può essere considerata innovazione il rifacimento dell'impianto idrico come innanzi menzionato? Dei tre condomini, uno di loro non era presente alla riunione e non ha pertanto approvato ne' il capitolato ne' la ditta scelta contestandone dall'inizio la modalità in cui dovranno essere svolte le opere perché ritiene doversi procedere con il rifacimento nella sede originaria e con gli stessi materiali adoperati a suo tempo, è legittimo tale comportamento?
Anche l'impianto idrico di un “condominio orizzontale”, salvo titolo contrario quale il regolamento di condominio, è comune a tutti i condomini (art. 1117, n. 3, c.c.) fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale. I partecipanti al condominio devono contribuire alle spese della sua manutenzione (ordinaria e straordinaria) in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà (art. 1123, c.c.). In base al disposto dell'art. 1118, commi 2 e 3, c.c., inoltre, il condomino non può né rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, nè sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle stesse. Nel caso specifico il rifacimento dell'intera rete idrica, secondo un progetto già fornito delle necessarie autorizzazioni amministrative, è stato oggetto di specifica delibera assembleare divenuta esecutiva per tutti i condomini, non essendo stata impugnata, dai condomini assenti e contrari ai lavori, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. La qualificazione delle opere come innovative o di manutenzione straordinaria, peraltro, non ha più alcuna rilevanza, poiché – come detto – la relativa deliberazione è oramai definitiva. Precisato questo, la richiesta dei tre condomini di distaccarsi dall'impianto idrico comune con conseguente esclusione dalle relative spese straordinarie è dunque illegittima. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile costituisce un “accessorio di proprietà comune”– salvo diverso titolo – che obbliga i condomini alla sua conservazione. Anche a ritenere ammissibile - sempre secondo la Corte - il distacco degli appartamenti dall'impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi, alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo per i costi di manutenzione (Cass. civ., sez. VI, 29 novembre 2017, n. 28616). |