La mancata apposizione del termine in un contratto di comodato rende sempre possibile il recesso ad nutum?
24 Aprile 2019
I giudici del merito avevano accertato l'intervenuta cessazione di efficacia del contratto di comodato stipulato in relazione a taluni locali di proprietà siti nel complesso Alfa, con la conseguente condanna della società Beta, convenuta, al rilascio del complesso immobiliare concesso in godimento. A fondamento della decisione assunta, secondo i giudici, attraverso il contratto dedotto in giudizio, le parti avevano dato vita a un rapporto di comodato precario, attesa la mancata apposizione di un termine di durata del rapporto negoziale, nella specie neppure rinvenibile. Avverso tale decisione, la convenuta ha proposto ricorso in cassazione eccependo che il termine di durata doveva ritenersi desumibile dal riferimento operato con la clausola del contratto: finalità culturali stabilite per l'uso dell'immobile concesso in godimento. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici del merito. In tal vicenda, le parti avevano espressamente vincolato l'efficacia del rapporto contrattuale al persistente espletamento delle attività culturali per le quali gli immobili erano stati concessi in prestito alla comodataria; sicché, la quaestio iuris che il giudice avrebbe dovuto affrontare consisteva nel verificare se quella pattuizione potesse ritenersi meritevole di tutela. Per tali motivi, la S.C. ha disposto la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello, cui è rimesso di provvedere in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di comodato, nel caso in cui le parti abbiano vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti, la circostanza che i termini dell'accordo non consentano di individuarne un'ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell'esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti; ricorso, la cui dimostrazione incombe sul comodante”. |