Tassazione separata IRPEF e “no tax area” non vanno insieme
24 Aprile 2019
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 18 aprile 2019 n. 10887, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la “no tax area” è inapplicabile alla tassazione separata IRPEF. Nel caso esaminato dalla Quinta Sezione Civile della Suprema Corte, il Fisco ricorreva contro una pensionata alla quale era stato escluso il prelievo sui ratei percepiti come tassazione separata. La donna aveva ricevuto delle somme a titolo di arretrati della pensione di invalidità per le quali, secondo il Fisco, trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che esse vanno assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo di imposta in cui si è verificato il relativo pagamento (in questo caso, il 2007).
La Cassazione ha anche citato quanto evidenziato dalla Circolare 23/E del 5 febbraio 1997, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi di imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa. «L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva». |