Cause ostative al regime forfettario: l'Agenzia fa chiarezza
24 Aprile 2019
L'Agenzia delle Entrate risponde a due singoli interpelli con le Risposte n. 125 e 126, pubblicate ieri. Nel primo caso (osservato dalla Risposta n. 125), l'istante, iscritto all'albo, detiene come socio accomandante una partecipazione del 15% in una Sas. Come le altre Risposte ad interpelli pubblicate ieri, anche la n. 125 esamina l'integrazione o meno della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, in merito al regime forfettario.
Nel caso rappresentato dall'interpello, riguardante una partecipazione in società di persone, tale causa ostativa risulta integrata ma, nel corso del 2019, il contribuente potrà comunque applicare il regime forfettario e non decadrà nel 2020 se, nel corso di quest'anno, provvederà a dismettere la propria partecipazione. L'istante chiedeva se la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone possa far venir meno la causa ostativa per l'applicazione del nuovo regime forfettario; tuttavia, la donazione dell'usufrutto non è sufficiente, perché, come ha già chiarito la Circolare 9/E/2019, costituisce causa ostativa anche il semplice possesso a titolo di nuda proprietà.
La successiva Risposta, n. 126, riguardava il caso prospettato da un commercialista in regime di contabilità semplificata che detiene il 49% delle quote di partecipazione in una Srl tra professionisti, oltretutto co-amministratore della società. Secondo il Fisco, il contribuente potrà aderire nel 2019 al regime forfettario. L'Agenzia ha chiarito, anche in questo caso, rimandando alla predetta Circolare 9/E: affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza sia del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata, sia dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. «In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima Circolare precisa che ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Il contribuente può dunque aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza, fermo restando quanto sotto riportato - comporterà la decadenza dal regime nel 2020». |