Pensionamento successivo a licenziamento: no indennità sostitutiva
29 Aprile 2019
In seguito al licenziamento il lavoratore andato in pensione può domandare l'indennità sostitutiva della reintegra?
In linea teorica, la mera maturazione del diritto alla pensione, ovvero la presentazione della domanda relativa, non può estinguere il rapporto di lavoro, fatto salvo l'intervento di un atto idoneo a risolverlo (come il licenziamento nel caso di specie).Tuttavia, qualora il giudice abbia accertato non solo l'illegittimità del recesso datoriale ma anche che il licenziato è effettivamente andato in pensione, non sarà possibile la reintegra né il datore potrà ritenersi gravato dall'obbligo di pagamento dell'indennità sostitutiva. Infatti, presupposto indefettibile è individuato nell'attualità della facoltà di scelta ( tra la reintegra e l'indennità) del lavoratore, sicché in tutti i casi in cui l'adempimento dell'obbligazione reintegratoria sia divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore-datore, non sarà dovuta neanche l'indennità sostitutiva. Si vede: Cass. sent.n. 10721/2019.
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