In G.U. il Decreto Crescita 2019Fonte: DL 30 aprile 2019 n. 34
02 Maggio 2019
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Confermate le novità anticipate in sede di approvazione in Consiglio dei Ministri (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale), tra le quali si segnalano: Super ammortamento. L'art. 1 reintroduce la maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, nella misura del 30% sul costo di acquisizione, valevole ai fini della deduzione Ires. Mini Ires. Il successivo art. 2 rivede completamente la disciplina relativa alla mini-Ires: si prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'art. 77 TUIR, ridotta di 3,5 punti percentuali; riduzioni diverse sono previste per i periodi di imposta intermedi. Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi. Modificata anche la disciplina dell'IMU, ex art. 14, comma 1, d.lgs. n. 23/2011: viene aumentata, dal 40% al 50%, la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa. Strumenti finanziari convertibili. L'art. 9 introduce un regime fiscale ad hoc per gli strumenti finanziari non convertibili: in particolare, il comma 1 dispone che “i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari […] non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta”. Il successivo comma 2 identifica le caratteristiche che devono possedere gli strumenti finanziari in esame. Garanzia sviluppo media impresa. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, l. n. 662/1996, viene istituita una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogate a medie imprese, cioè con un numero di dipendenti non superiore a 499, da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. Altre agevolazioni per le PMI. Altre misure prevedono la semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI e il sostegno alla capitalizzazione, per PMI costituite in forma societaria che risultino impegnate in processi di capitalizzazione e che intendano realizzare un programma di investimento. S.I.S. L'art. 27 introduce una nuova forma societaria: la società di investimento semplice, la cui definizione confluisce nel TUF, all'art. 1, comma 1, lett. i-quater: “il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c). Patent box. Marchi storici. Ridimensionate le norme in materia di marchi storici e made in Italy: viene introdotto, nel d.lgs. n. 30/2005, il nuovo art. 11-ter, rubricato “marchio storico di interesse nazionale”, e che prevede l'iscrizione in un registro speciale, di cui al nuovo art. 185-ter (anch'esso introdotto dal Decreto Crescita) di marchi utilizzati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Terzo Settore. Il Decreto Crescita interviene anche in materia di Terzo Settore, con misure di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli ETS (art. 43). Altre misure tributarie. Novità anche in materia di Patent box, di regime forfetario, di aggregazioni di imprese, di vendita beni tramite piattaforme digitali, di rottamazione-ter, di cartolarizzazioni; di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. |