Le operazioni ed i costi del consorzio sono direttamente riferibili alle società consociate
02 Maggio 2019
Un consorzio di imprese costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c. - ovvero per "costituire un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" - ai fini dell'esecuzione di appalti di opere pubbliche non assume la posizione di appaltatore la quale è in capo alle imprese socie riunite. Per cui, dal punto di vista tributario, le operazioni ed i costi del consorzio non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate. E per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio che, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito; allo stesso modo, i ricavi conseguiti dal consorzio devono essere ribaltati sulle società consorziate. Ne deriva che la consorziata deve emettere fattura nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile (e indipendentemente dalla quota dei lavori direttamente eseguiti) per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura in proporzione della quota consortile per il ribaltamento dei relativi costi. |