Il danneggiante, contumace in prime cure, è litisconsorte necessario in appello
03 Maggio 2019
IL CASO. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato chiamava in giudizio il conducente dell'altro veicolo coinvolto e la sua compagnia di assicurazione. Nella contumacia del conducente convenuto, il Tribunale riconosceva la sua responsabilità liquidando a favore del danneggiato un risarcimento di oltre 46mila euro. La società assicurativa contestava in appello solo il quantum del danno, rivolgendo l'impugnazione soltanto verso il danneggiato e non citando in giudizio l'assicurato, responsabile del danno. La Corte d'Appello riformava quindi la decisione di prime cure riducendo l'ammontare del danno. Il danneggiato ha proposto ricorso in Cassazione invocando la violazione del litisconsorzio necessario in quanto il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione del proprietario dell'altro veicolo.
LITISCONSORZIO. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui l'assicuratore proponga appello nei confronti del solo danneggiato (che aveva promosso azione diretta), anche se limitatamente al quantum debeatur, «si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore». Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore. Resta infatti fermo che «l'interesse del danneggiante a partecipare al giudizio di appello, pur essendo rimasto contumace in primo grado, deriva proprio dalla impugnazione fatta dalla sua assicurazione». Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |