CGUE: nuove norme per l'ammissione delle impugnazioni in cause sottoposte già a un duplice esame
03 Maggio 2019
Questo è quello che si legge nel comunicato stampa della CGUE dello scorso 30 aprile. Al fine di consentire alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di concentrarsi solamente sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, si legge dal comunicato stampa, si è proposto, insieme al Tribunale, di introdurre per le impugnazioni in cause che hanno beneficiato già di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente e poi da parte dello stesso Tribunale, un particolare procedimento che consenta alla medesima Corte di ammettere l'impugnazione solo quando «essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione».
Le modifiche. Al riguardo sono stati modificati il Protocollo sullo statuto della CGUE e il regolamento di procedura della stessa Corte e tali modifiche sono entrate in vigore dal 1° maggio. In particolare, l'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell'Ufficio dell'U.E. per la proprietà intellettuale (Alicante, Spagna), dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Angers, Francia), dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Helsinki, Finlandia) e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Colonia, Germania), è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della CGUE.
La struttura del ricorso. Nelle summenzionate cause il ricorso di impugnazione deve essere accompagnato da una domanda di ammissione dell'impugnazione, con lunghezza massima di 7 pagine, in cui il ricorrente espone chiaramente la questione importante per la coerenza, l'unità o lo sviluppo del diritto dell'U.E. sollevata dall'impugnazione. Qualora non si presenti tale domanda l'impugnazione è dichiarata irricevibile. Se, invece, la domanda stessa, rispetta i requisiti richiesti la Corte deciderà nel più breve tempo possibile sull'ammissione dell'impugnazione. L'ordinanza di ammissione dell'impugnazione, emessa da una sezione istituita appositamente, sarà poi notificata alle parti della causa e saranno informati gli organi competenti della giustizia europea.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |