Codice Civile art. 1216 - Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.

Trapuzzano Cesare

Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.

[I]. Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 [73 2, 75 att.; 137 ss. c.p.c.].

[II]. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [79 att.].

Inquadramento

Quando l'obbligazione abbia ad oggetto la consegna di un bene immobile, ai fini di determinare la mora del creditore il debitore deve avvalersi dell'offerta per intimazione. Detta intimazione consiste nell'invito espresso, rivolto al creditore, di prendere possesso dell'immobile. Si ritiene che la previsione si estenda anche alle obbligazioni che hanno ad oggetto un'azienda o, comunque, un complesso di beni mobili e immobili (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). Affinché si produca l'effetto liberatorio, dopo l'inoltro dell'intimazione, il debitore deve consegnare il bene ad un sequestratario, previa nomina giudiziale su istanza del debitore. In questa evenienza il sequestro ha la stessa funzione del deposito liberatorio, ossia lo scopo di fornire al debitore uno strumento che gli consenta la liberazione dal vincolo obbligatorio invito creditore (Falzea, 318). Anche sul piano strutturale ricorrono analogie con il deposito, atteso che anche il sequestro ha natura contrattuale, e segnatamente si colloca nella categoria del contratto a favore di terzo, sebbene si distingua dal sequestro convenzionale regolato dagli artt. 1798 e ss. (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). Da ciò discende l'applicabilità, per analogia, delle norme sul deposito mentre non trovano applicazione le norme sul sequestro giudiziario e conservativo, figure queste ultime che hanno una precipua funzione cautelare assicurativa. In particolare, anche il sequestro dovrà essere accettato o convalidato e la pronunzia sulla validità del sequestro produrrà l'effetto liberatorio in via retroattiva dal momento della consegna del bene al sequestratario (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248; Visintini, 160). In senso contrario si ritiene che tale sequestro sarebbe un sottotipo del sequestro convenzionale (Bianca, 417). Anche chi nega la riconduzione del sequestro liberatorio alla figura del sequestro convenzionale ammette, comunque, l'applicabilità degli artt. 1800, commi 3 e 4, e 1802 (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248).

Con riferimento all'obbligo di restituzione dell'immobile locato gravante sul conduttore nel caso di cessazione del relativo rapporto, la procedura in argomento è indispensabile al fine di conseguire la liberazione del conduttore, non potendo questi semplicemente abbandonare l'immobile (Cass. n. 7982/2004; Cass. n. 1218/1977), neanche attraverso l'invio di una raccomandata di recesso (Cass. n. 15433/2013). Il riconoscimento, da parte del creditore, della finalità e del fondamento di un'intimazione priva della forma prescritta importa il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici (Cass. n. 9662/1993). Mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale — purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore —, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (Cass. n. 8672/2017; Cass. n. 1337/2011). Così, è stata ritenuta sufficiente la restituzione delle chiavi dell'immobile o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia, al riguardo, necessaria la redazione di un relativo verbale (Cass. n. 550/2012). Per la tesi che la disciplina si estenda pure alle aziende propende anche la giurisprudenza (Cass. n. 994/1987).

Sequestro liberatorio

Si esclude che possa essere lasciata al creditore la possibilità di individuare il giorno della consegna, poiché, ai sensi dell'art. 75 disp. att., affinché l'offerta possa ritenersi solenne è indispensabile che nel momento prefissato per la consegna sia redatto il verbale (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). La competenza per il giudizio di convalida si determina secondo le regole ordinarie. Nonostante la lettera della disposizione, si ritiene sufficiente che l'istanza di nomina di un sequestratario sia preceduta da un'offerta nelle forme d'uso (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). In base all'indirizzo prevalente, sia il creditore sia il debitore, fino alla conclusione del giudizio volto ad accertare la legittimità del rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, possono farsi consegnare l'immobile (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248; Bigliazzi Geri, 10).

Secondo una pronunzia risalente della S.C., il debitore può, invece, lasciare al creditore la facoltà di fissare il giorno della consegna, senza che ciò escluda la qualifica di offerta formale o non formale della dichiarazione del debitore di essere pronto ad adempiere (Cass. n. 958/1970). Al fine della liberazione dall'obbligo di consegna di bene immobile, l'intimazione al creditore di ricevere il bene, e poi la nomina di un sequestratario, possono riguardare solo le porzioni del bene medesimo di cui il debitore abbia il possesso, non anche, pertanto, quelle legittimamente godute da terzi (Cass. n. 11200/1992). Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento o dell'offerta di adempimento dell'altra. Ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile (Cass. n. 4443/2014).

Sequestro in difetto di un giudizio pendente

Qualora non sia in corso un giudizio sul rapporto obbligatorio principale, troverà applicazione l'art. 79 disp. att. Il procedimento di sequestro, introdotto con ricorso, ha natura camerale: il giudice (ossia il presidente del tribunale e dal 31 ottobre 2021 il giudice di pace, in ragione del diverso criterio di competenza per materia previsto dall'art. 27, comma 3, lett. h), n. 1, d.lgs. n. 116/2017), sentito il creditore, deve esclusivamente scegliere un sequestratario in cui si possa riporre fiducia, con provvedimento avente la forma del decreto, senza compiere alcuna valutazione di opportunità (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). Non troverebbe applicazione però l'art. 741, comma 2 c.p.c., secondo cui il giudice può disporre l'efficacia immediata del decreto per ragioni di urgenza (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248). Il reclamo avverso tale decreto va proposto nelle forme del ricorso a norma dell'art. 739 c.p.c. davanti al tribunale (ex art. 27, comma 3, lett. h), n. 2 d.lgs. n. 116/2017). Tale reclamo può vertere sull'idoneità alla funzione assegnata della persona del sequestratario nominato ovvero sui presupposti o gli aspetti formali del decreto; ma non può concernere altri aspetti. L'esecuzione del sequestro è atto di parte che il pubblico ufficiale deve limitarsi a documentare (Natoli, Bigliazzi Geri, 209). Quanto al giudizio di convalida, legittimati passivi necessari sono il creditore e il sequestratario (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 250); in questa sede il giudice accerterà l'integrazione di tutti gli elementi per la liberazione invito creditore (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248) e potrà avere cognizione di tutte le eventuali contestazioni inerenti al rapporto (Natoli, Bigliazzi Geri, 204). Si applicheranno le regole ordinarie in tema di competenza territoriale e non sussiste un termine per la proposizione della domanda di convalida (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 248).

La giurisprudenza ha rilevato che è inammissibile il reclamo previsto per la sola nomina del custode sequestratario avverso il provvedimento di liquidazione del compenso di quest'ultimo, la cui disciplina è, invece, sancita dagli artt. 168 e 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 21886/2013).

Sequestro nel corso del giudizio

In mancanza di un'espressa regolamentazione del sequestro richiesto nel caso di giudizio pendente, si ritiene che debba trovare applicazione l'art. 687 c.p.c., che disciplina il sequestro liberatorio quando sia controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna di somme o di cose. Si tratta del medesimo istituto già esaminato con riguardo alle norme in precedenza commentate, riguardanti le obbligazioni aventi ad oggetto denaro o cose mobili, con la precisazione che la lite deve essere pendente (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 211). In senso contrario, si è osservato che l'istituto deve essere distinto dal sequestro ex art. 687 c.p.c., poiché quest'ultimo ha natura cautelare (Bianca, 418). Altro filone della dottrina ritiene che l'ambito applicativo dell'art. 687 c.p.c. non sia limitato alle sole ipotesi di mora credendi regolate dal c.c., poiché il concetto di controversia cui allude la norma va inteso restrittivamente come «causa»» (Natoli-Bigliazzi Geri, 201). Inoltre, la causa pendente deve essere di prima istanza, altrimenti troverà applicazione l'art. 79 disp. att. (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 247). Con riferimento alla natura e alla disciplina del sequestro in corso di causa, secondo alcuni, esso mantiene natura contrattuale e in nulla si differenzia dall'art. 79 disp. att. (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 214); secondo altri, tale sequestro avrebbe natura giudiziale e soggiacerebbe alla relativa disciplina processuale e, in specie, si applicherebbe l'art. 673 c.p.c., ora abrogato (Natoli, Bigliazzi Geri,198). Ma in senso contrario si rileva che il giudizio di convalida, peraltro oggi non più previsto, è assorbito da quello pendente relativo all'obbligazione e all'adempimento, il quale esclude la necessità di un apposito ed ulteriore giudizio (Falzea, 315). La competenza ad accertare la validità del sequestro in pendenza di causa spetta al giudice di tale causa. Si tratta di una causa nuova e distinta che si innesta sulla causa pendente. Anche in tale giudizio va evocato il sequestratario.

Anche la giurisprudenza tende a distinguere il sequestro liberatorio di immobili dall'istituto regolato dall'art. 687 c.p.c., poiché nel caso di denaro o cose mobili è necessaria, in ogni caso, la preventiva offerta di cui agli artt. 1209 e 1214 ed il susseguente rifiuto del creditore (Cass. n. 4923/1987). Nella giurisprudenza di merito è dibattuto se la portata dell'art. 687 c.p.c. possa essere estesa oltre la mora credendi purché sia pendente una causa (Trib. Milano 3 marzo 1981) ovvero se il rimedio possa essere esperito anche in presenza di una sentenza esecutiva e prima dell'esecuzione quando sia ancora controverso l'obbligo o il modo del pagamento, sebbene non sia pendente in senso stretto una causa (Trib. Milano 20 ottobre 1969). Per la natura giudiziale e per l'applicabilità della relativa disciplina processuale, anche in tema di convalida, propende la giurisprudenza (Trib. Milano 4 aprile 1974).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997; Bigliazzi Geri, voce Mora del creditore, in Enc. giur., Milano, 1990; Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947; Ghera, Liso, voce Mora del creditore (dir. lav.), in Enc. dir., Milano, 1979; Giacobbe, voce Mora del creditore (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1976; Natoli, Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975.

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