Eccedentarietà del personale: la prova è indefettibile
06 Maggio 2019
Con accordo sindacale è stata regolata la procedura da seguire in caso di eccedentarietà di personale presso una sede. Il lavoratore da riassumere in forza di una sentenza può essere licenziato per rifiuto del trasferimento giustificato dall'eccedenza?
Secondo l'orientamento della giurisprudenza sul tema, l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore, implica il ripristino della posizione lavorativa di quest'ultimo.
Il datore non dovrà provvedere soltanto a reinserire il dipendente nell'attività precedentemente svolta, ergo nelle mansioni ab origine assegnate, ma anche a garantire la conservazione del luogo di lavoro originale.
Eccezione a tale regola è individuata nell'esigenza, determinata da ragioni tecniche, produttive e organizzative, di trasferire il lavoratore. A tale fine non si riterrà sufficiente la mera affermazione dell'eccedentarietà del personale, pur rispettando l'accordo sindacale, non potendo il datore prescindere dalla concreta dimostrazione delle suddette ragioni, considerato che la disciplina negoziale è finalizzata unicamente a regolare la proceduta da seguire nella gestione del personale.
Ne consegue che il mero rinvio ad esso sarà insufficiente a giustificare il trasferimento, essendo indefettibile piuttosto un riscontro positivo della presunta eccedenza.
Cfr. Cass., sez. lav., 23 aprile 2019, n. 11180. |