Rinuncia alla restituzione del finanziamento soci e relativi effetti

06 Maggio 2019

Una recente sentenza della Cassazione Penale ha riacceso il dibattito, invero mai sopito, sui finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata, con estensione degli effetti alle società per azioni a ristretta base societaria.
Premessa

Una recente sentenza della Cassazione Penale (n. 12186 del 18 febbraio 2019) ha riacceso il dibattito, invero mai sopito, sui finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata, con estensione degli effetti alle società per azioni a ristretta base societaria.

La questione esaminata riguardava la responsabilità dell'Organo di controllo di una S.p.A. a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ovvero l'omissione di controllo e di vigilanza su rilevanti atti societari, piuttosto che di volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori. Amministratori accusati di aver distratto ingenti somme attraverso il riconoscimento di macroscopiche “ricariche” a Società controllante, ma soprattutto per aver rimborsato finanziamenti ricevuti dai soci.

Testualmente dalla richiamata sentenza: “Giova premettere che, per condivisa affermazione di questa Corte, è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a carico dell'amministratore di una società per azioni che procede al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso di specie, della postergazione, di cui all'art. 2467 c.c., o di versamenti effettuati in conto capitale, in quanto le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell'oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti: donde, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società - come nel caso di specie -, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, dei finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quella di bancarotta preferenziale”.

La Suprema Corte ricorda che il richiamato art. 2467 c.c. ha la finalità di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, risultando alquanto frequente, in società a ristretta base societaria, la messa a disposizione di risorse finanziarie sotto forma di finanziamento anziché di capitale di rischio. Principio che si estende a chi esercita attività di direzione e coordinamento, quand'anche operante sotto forma di S.p.A. (art. 2497-quinquies).

Diritto alla restituzione del finanziamento soci

Questo rinnovato dibattito si incentra sul diritto alla restituzione del finanziamento soci, piuttosto che sulla individuazione di un diverso grado del credito restitutorio. Per poi passare all'approfondimento delle modalità di deliberazione e di rappresentazione in bilancio dei crediti vantati dai soci. Con conseguente valutazione degli effetti fiscali scaturenti dall'utilizzazione di detti finanziamenti.

Approfondimenti necessari per tentare di dare un contributo di chiarezza su una materia circondata da sospetti per più ordini di motivi: in generale l'intervento del socio è richiesto in un momento di tensione finanziaria della società, ovvero di squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento. Ruolo determinante assume, pertanto, la valutazione dei fattori che hanno determinato detto squilibrio, per valutare se – al momento dell'intervento del socio – il fenomeno debba considerarsi temporaneo ovvero strutturale. Da questo giudizio consegue la distinzione tra finanziamenti finalizzati al perseguimento di obiettivi temporalmente definiti, ovvero di veri e propri conferimenti in conto capitale. Per l'ovvia considerazione che il finanziamento presuppone l'obbligo del suo rimborso (ed eventualmente il riconoscimento di interessi), nel mentre il conferimento a patrimonio presuppone un legame duraturo con la società. Il relativo rimborso è legato, in conseguenza, alle sorti della società stessa. Pertanto si potrà avere un rimborso di risorse conferite in conto capitale solo in presenza di riduzione del capitale, messa in liquidazione della società ovvero recesso del socio finanziatore.

Postergazione e riclassificazione del debito

È alquanto frequente che al momento della erogazione dei finanziamenti a favore della società non si rediga un compiuto atto formale per regolare il richiesto intervento. Ciò ha comportato un notevole contenzioso a cui ha messo ordine Cassazione (sentenza 9202 del 6 luglio 2001) statuendo che la volontà dei soci si desume – a prescindere da altro atto – dal contenuto del bilancio approvato dall'assemblea, ovvero dalla rappresentazione in bilancio del relativo finanziamento. Rappresentazione che produce effetti immediati ai fini della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. ma che richiede un adeguato sforzo di pragmatismo: non pare possibile che l'espressione “postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori” possa essere riferita all'ordinario funzionamento della società. Non pare cioè possibile immaginare che la società debba soddisfare, e per intero, tutti i creditori sociali prima di procedere al rimborso di un finanziamento concesso dal socio per una specifica finalità, quando dall'analisi del patrimonio emergano risorse sufficienti per l'equilibrato svolgimento della gestione, ovvero quando il finanziamento è stato concesso per far fronte ad un temporaneo disequilibrio. Ovviamente, l'esecuzione del rimborso potrà avvenire soltanto dopo che il momento di tensione sia stato superato e dopo aver verificato che il rimborso al socio non rideterminerà il pregresso stato di tensione.

In altre parole, il principio della postergazione andrebbe applicato solamente in presenza di elementi indiziari di potenziale dissesto ovvero di difficoltà a regolare i debiti societari secondo la ordinaria dinamica gestionale. Ancor meglio: andrebbe analizzato lo stato della società al momento della richiesta del finanziamento ai soci per valutare se il finanziamento è finalizzato al perfezionamento di specifiche operazioni gestionali, ovvero per porre rimedio a strutturale squilibrio patrimoniale. In quest'ultimo caso il finanziamento non può che assumere la configurazione di apporto di capitale.

Rilevante appare, per un corretto espletamento di questa analisi, la conoscenza dell'attività esercitata dalla società e le dinamiche finanziarie della sua gestione.

In siffatta situazione ci si domanda se e quando procedere ad una sua riclassificazione nell'ambito delle poste di patrimonio netto, per acquisirne (ad esempio) la utilizzabilità ai fini di copertura di perdite, già conseguite o in corso di formazione. La risposta non può che essere la formale rinunzia al credito (in tutto o in parte) da parte del socio. Ciò autorizza la riclassificazione in una voce del patrimonio netto del debito verso il socio; riclassificazione che produce due effetti contestualmente: il rafforzamento patrimoniale da parte della società e la perdita del diritto al rimborso da parte del socio.

Mancanza di specifico atto deliberativo

Con la pubblicazione del bilancio (evidentemente già approvato dai soci) si colmano eventuali carenze formali in quanto si dà sufficiente contezza della volontà dei soci, in quanto il bilancio, esaminato ed approvato, espone la detta riclassificazione. Questo principio è desumibile dalla ordinanza Cass., Sez. Trib., n. 6104 del 19 ottobre 2018. Di seguito il passo più significativo: “Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale; e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste […]. La mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società. La circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l'Erario, mentre del tutto irrilevante per i suddetti terzi è la modalità di conferimento prescelta all'interno della società. […] L'invalidità, comunque declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, è sanata dall'avvenuta approvazione - da parte dei medesimi soci - del bilancio che di tale finanziamento tenga conto.”.

Quindi, per la Suprema Corte la struttura dello stato patrimoniale del bilancio e le informazioni fornite ai terzi a mezzo della nota integrativa risultano sufficienti per dare dimostrazione della natura dei finanziamenti dei soci, quand'anche si dovessero registrare carenze in merito nei verbali assembleari. Anzi, la Suprema Corte pone in evidenza che il codice civile non dà specifiche prescrizioni da cui far discendere l'obbligo di adottare ben definite procedure amministrative prima di procedere alla esecuzione dei finanziamenti da parte dei soci.

Con questa sentenza si può considerare chiusa una lunga stagione di dispute con l'Agenzia delle Entrate sulla natura di questi finanziamenti; dispute finalizzate a contrastare la pretesa dell'Erario di far emergere sopravvenienze attive da sottoporre a tassazione. L'esame del bilancio (il cui contenuto determina la responsabilità degli amministratori) è quindi il criterio guida prevalente. A prescindere, quindi, da formali delibere.

Aspetti fiscali della rinuncia al credito – sopravvenienza attiva

Si è appena accennato alla rinunzia al credito da parte dei soci e ai conseguenti effetti di natura civilistica. Occorre ora soffermarsi sulle, non meno rilevanti, implicazioni di natura fiscale.

Agli effetti delle imposte sui redditi si considerano sopravvenienze attive:

1) i ricavi o proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

2) i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

3) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Fattore comune ai tre punti sopra elencati è la rilevazione dei fatti gestionali primari in precedenti esercizi, con l'ovvia considerazione che se l'evento originario e il fattore modificativo si manifestassero nello stesso esercizio, non insorgerebbe alcuna sopravvenienza sotto il profilo fiscale in quanto “componente positivo” e “componente negativo” di reddito affluiscono al conto economico nello stesso anno di imposta e quindi si compensano all'interno del conto stesso. Mentre per parlare di sopravvenienza, sia attiva che passiva, occorre registrare la discrepanza temporale tra l'evento primario e il fattore correttivo, ovvero l'evento sopravvenuto.

La disciplina fiscale della rinunzia dei soci ai crediti è stato oggetto di ripetuti interventi del legislatore. Buon ultimo quello apportato con l'art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015.

Così come per i versamenti a fondo perduto, si è a lungo discusso sulla natura patrimoniale o reddituale della rinunzia al credito da parte del socio. Rinunzia che si concretizza in una insussistenza di una passività senza sopportare il relativo onere. Quindi, in concreto, un apporto di capitale da parte del socio quale manifestazione della volontà di patrimonializzare la società. In coerenza l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC 28) classifica la rinunzia dei soci al credito nei cosiddetti “conferimenti atipici”.

In occasione della rivisitazione dei principi contabili, intervenuta nell'anno 2016, l'Organismo di Contabilità ha colto l'occasione per evidenziare (paragrafo 36) che a nulla rileva la natura originaria del credito. Precisazione che torna utile a chi vuole contrastare il preteso incasso giuridico di cui si dirà a breve. Per poi aggiungere che la rinunzia al credito da parte del socio non produce effetti reddituali né per il debitore né per il creditore, poiché, ai sensi dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 101, comma 7, del Tuir ante d.lgs. n. 147, l'ammontare dei crediti vantati nei confronti della società partecipata si aggiunge al costo delle partecipazioni detenute, incrementandone il valore fiscale riconosciuto.

Ma con il comma 4-bis dell'art. 88 Tuir si introduce una rilevante novità, ovvero il collegamento diretto tra il valore fiscale del credito oggetto di rinunzia e la misura della detassazione, che trova un limite nel primo valore. Pertanto rileva ai fini fiscali quella parte della sopravvenienza attiva che eccede il valore fiscale del credito rinunziato. Ne consegue che il debito “abbattuto per effetto della rinunzia” viene suddiviso in due parti: una prima parte assume la funzione di apporto di capitale (anche a valere ai fini fiscali) nella misura corrispondente al valore fiscale del credito oggetto di rinunzia; la parte restante costituisce sopravvenienza attiva ai soli fini fiscali.

In termini pratici occorrerà effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Mentre nessuna variazione va fatta per la prima parte del credito, qualificata come “apporto di capitale.”

Rimane da domandarsi qual è il trattamento fiscale di una rinunzia parziale al credito vantato verso la società se questo credito ha un valore fiscale inferiore al valore nominale. A modesto avviso di chi scrive, al socio rinunciante dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di attribuirne il corrispondente valore fiscale, evidentemente entro i limiti di questo valore, al credito rinunziato. Dal valore attribuito consegue, nella logica sopra esposta, l'eventuale tassabilità della sopravvenienza attiva in capo alla partecipata.

Il trattamento fiscale della rinunzia al credito da parte dei soci è – in sostanza – compiutamente regolato dall'art. 88 Tuir, e più precisamente dai commi 4 e 4-bis, per come riformulati dall'art. 13 del D. Lgs. n. 147/2015. Il dibattito, alquanto sostenuto nell'ultimo decennio, sembrerebbe oggi approdato a conclusioni che trovano, per quanto parziali, convergenze tra Ufficio e dottrina. Ne è testimonianza la risoluzione 124/E - 13 ottobre 2017 - dell'Agenzia delle Entrate.

Con la richiamata norma viene rettificato il trattamento fiscale della rinuncia dei soci a crediti vantati nei confronti della società. Si è passati da un generalizzato regime di intassabilità ad un regime di parziale imponibilità. Più precisamente, la sopravvenienza attiva assume rilevanza fiscale per la parte che eccede il valore fiscale del credito medesimo rilevato presso il socio. Per questa ragione al socio viene chiesto di dichiarare il valore fiscale della partecipazione. La sua dichiarazione/certificazione produce effetti fiscali sulla società partecipata, e qualora il socio non vi provveda, il valore fiscale del credito viene computato pari a zero. Ciò comporta la totale tassazione del credito rinunziato.

Con questa correzione si è voluto impedire l'attuazione di manovre evasive. In particolare quello che usualmente viene definito “salto d'imposta”; manovra che viene resa possibile dalla divergenza dei valori (a valenza fiscale) attribuiti al finanziamento presso il socio e presso la partecipata. Nel mentre, con la correzione apportata dal richiamato art. 13, viene ripristinata la simmetria tra minusvalenza dedotta in capo al soggetto titolare del credito e sopravvenienza tassata in capo alla società beneficiaria della rinunzia.

La Risoluzione 124/E valorizza la volontà del socio di patrimonializzare la società partecipata, e nel contempo chiarisce che le disposizioni contenute nell'art. 88 del Tuir si applicano ai crediti di qualsiasi natura. Contribuisce poi a dipanare un potenziale ulteriore dubbio: se il finanziamento è concesso da persona fisica non esercente attività di impresa, non vi può essere “salto d'imposta”, non avendo il socio-persona fisica i requisiti per portare in deduzione l'eventuale minusvalenza subita. Cade quindi ogni disputa sul punto e, finalmente, risulta condiviso che la rinunzia al credito, anche in assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il valore fiscale del credito, comporta la completa detassazione a beneficio della società partecipata.

Incasso giuridico

Contrasto sussiste, invece, per quanto attiene il cosiddetto “incasso giuridico”, che si configurerebbe nel momento in cui il socio rinunzi ad un credito verso la società formatosi per prestazioni professionali. Attività che, per loro natura, comportano la rilevazione del costo presso la società secondo il principio della competenza temporale e la sottoposizione a tassazione presso il socio prestatore d'opera soltanto al momento dell'incasso del compenso per la prestazione professionale.

L'ufficio considera la rinunzia a tale credito quale “incassato figurativo”, per cui in capo al socio prestatore d'opera scatta il presupposto per tassare il relativo reddito. In capo alla società-sostituto d'imposta, di converso, subentra l'onere di applicare la ritenuta d'acconto, ma non di sottoporre a tassazione la sopravvenienza attiva (il valore fiscale del credito virtualmente incassato sarebbe pari al valore nominale dello stesso) per effetto dell'esclusione di cui al comma 4-bis.

In sostanza, secondo la lettura dell'Agenzia delle Entrate si sposterebbe la tassazione in capo al socio, pur risultando palese l'assenza di qualsiasi reddito da questi incassato.

Va ricordato in questa sede la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 124/E emanata il 13 ottobre 2017 nella quale l'Ufficio ha formulato rilevanti precisazioni in merito alla rinunzia al credito maturato a seguito di riconoscimento di TFM da parte di due soci (che nel contempo erano consiglieri di amministrazione).

Si riporta preliminarmente, per esigenze di compiutezza, la posizione dei soggetti interpellanti: “Dal momento che si è in presenza dei crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti denunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell'art. 88 del Tuir.

Allo stesso modo, non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale del credito oggetto di rinunzia, non potendosi verificare quelle distorsione – dovuta alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di svalutazione) - che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un'attività di impresa”.

In replica l'Agenzia delle Entrate, ricordata la Circolare Ministeriale n. 73/94 con la quale si confermava che tutti i crediti ai quali il socio rinunzia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione senza generare una sopravvenienza attiva per la società partecipata, e chiarito che le rinunzia a crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito (e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta); richiama la sentenza n. 26842 del 18 dicembre 2014 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito “la tassabilità in capo al socio rinunziatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito l'utilizzato, tramite la rinunzia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest'ultima di operare la ritenuta prevista dall'articolo 25 del d.p.r. 600/73”. Chiarisce poi che in questo modo è possibile evitare il salto di imposta che si verrebbe a determinare a fronte dell'intassabilità della rinunzia al credito in capo alla società - in virtù dell'art. 88, comma 4-bis, del Tuir - ed in capo al socio in presenza di un reddito tassabile in base al principio di cassa.

Nelle conclusioni di detta Risoluzione, a supporto della propria tesi l'Ufficio fa un ampio richiamo alla ordinanza n. 1335 sopra richiamata nella parte in cui si afferma che “…. la rinunzia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque utilizzato, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Consegue quindi che, in caso di compensi di lavoro autonomo spettanti al socio, la rinunzia operata dal socio medesimo presuppone logicamente la maturazione del conseguimento del credito vantato, con ineludibile soggezione al regime fiscale conseguente, in capo al socio creditore”.

L'Ufficio aggiunge di suo che, diversamente operando, “si permetterebbe alla società di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi d'imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano l'effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione”. E conclude per l'assoggettamento a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori del credito rinunciato riveniente dalle quote di TFM accantonate dalla società, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società istante.

Di converso, per il credito riveniente da TFM maturato a favore di amministratori non soci, avendo la società dedotto le quote accantonate negli anni per competenza temporale, dovrà assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva conseguente alla rinunzia di quanto maturato a favore di detti amministratori.

Questa interpretazione è fortemente contrastata dalla Dottrina, ritenendola non coerente con quanto dispone il comma 4-bis dell'art. 88 del Tuir. Acuto osservatore rileva, a questo proposito, che la rinunzia dei soci ai crediti è considerata, in forza del comma 4-bis, sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale e che il valore fiscale di un credito corrispondente a un reddito tassato per cassa è pari a zero.

Torna utile ricordare quanto sopra riferito in relazione al rischio di “salto di imposta”, ma anche lo sforzo di ricercare una simmetria tra il valore fiscale del credito oggetto di rinunzia in capo al socio creditore e il trattamento fiscale della relativa sopravvenienza attiva in capo alla società debitrice partecipata. Ne consegue, a rigor di logica, il venir meno del presupposto su cui si fonda l'incasso giuridico, essendo il valore fiscale del credito rinunziato pari a zero.

Ciò comporta la piena tassazione del debito venuto meno in capo alla società debitrice.

Il ruolo dei principi contabili: OIC 28

Il principio contabile n. 28 classifica la rinuncia dei soci ai crediti nella categoria dei c.d. “conferimenti atipici”, considerando la rinunzia del socio equivalente ad un mero apporto di capitale. Viene valorizzata, in sostanza, la rimozione dell'originario vincolo di restituzione in forza della qualità di socio del soggetto remittente. Al paragrafo 36 di detto documento si legge: “La rinunzia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinunzia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto”.

Si sottolinea l'inciso … a prescindere dalla natura originaria del credito e si osserva che tutte le rinunce si traducono in un rafforzamento patrimoniale della società.

Rilevante, ai fini che ci occupano, è – in sostanza – la sussistenza dello status di socio e di creditore remittente.

Ma vi è una peculiare ragione per cui si è sottolineato l'inciso: gli effetti ai fini fiscali, della c.d. “derivazione rafforzata”: in forza dell'art. 83, comma 1, del Tuir, per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la corretta imputazione a bilancio di un componente (reddituale o patrimoniale che sia) spiega i suoi effetti non solo sul piano civilistico ma anche in ambito fiscale.

Questo principio dà maggiore forza al contenuto dell'intero paragrafo 36 dell'OIC 28 sopra richiamato, ma ancor di più all'inciso “a prescindere dalla natura originaria del credito”, ricordato che le imputazioni contabili conseguenti all'applicazione corretta dei principi contabili prevale, qualora contrastante, sulle disposizioni fiscali.

L'art. 83, comma 1, Tuir in merito è quanto mai esplicito: “Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”

Un breve riferimento all'imposta di registro

Qualora il contratto di mutuo risulti da atto scritto, è soggetto a registrazione nel termine fisso di 20 giorni dalla stipula. Se il socio finanziatore non esercita attività di impresa, è dovuta l'imposta proporzionale, nella misura del 3%, in base all'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. A meno che l'accordo non si perfezioni sotto forma di corrispondenza commerciale. Ne consegue che le firme dei contraenti compaiono su documenti separati. In questo caso l'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa (allo stato € 200,00). A conferma si menziona la sentenza Cass., n. 24268/2015.

Per quanto di utilità si richiama ancora la sentenza Cass. n. 15585/2010, nella quale si afferma che, pur in presenza di un contratto di finanziamento soci non registrato, in quanto risultante da accordo verbale formalizzato per corrispondenza, qualora lo stesso venga richiamato in atti pubblici soggetti a registrazione - quale, ad esempio, un verbale di assemblea straordinaria dal quale risulti la rinunzia al credito al fine di coprire perdite della società - il finanziamento soci è soggetto ad imposta di registro nella misura del 3%.

In tale pronunciamento Cassazione richiama il c.d. “principio di enunciazione” di cui all'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, norma del seguente tenore: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.

Il richiamo al solo fine di evidenziare che anche dalla semplice menzione - in una delibera di aumento di capitale sociale - di una rinunzia a un finanziamento può conseguire la pretesa di un'imposta di registro in misura proporzionale. Pretesa che verrebbe meno se fossero tenuti separati i due momenti formalizzando la rinunzia fuori dall'atto soggetto a registrazione.

In conclusione

I richiamati pronunciamenti della Suprema Corte hanno sciolto molti nodi, che si stavano aggrovigliando oltre il necessario, nel mentre l'art. 13 D.Lgs. n. 147/2015 ha reso più problematica la manovra volta a perseguire il c.d. “salto d'imposta”.

Si registrano, nel contempo, incertezze operative sull'“incasso giuridico”. Ci si augura di aver dato, su questo fronte, un contributo per migliorare il dialogo tra Ufficio e Contribuente.

Così come ci si augura che l'OIC 28 (e in particolare il paragrafo 36) aiuti a sgomberare il campo da contrasti che la riforma apportata nel 2016 all'art. 83 Tuir si proponeva di superare.

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