Decreto Crescita: la nota Assonime-Cndcec sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche

La Redazione
07 Maggio 2019

Assonime e Cndcec hanno redatto una nota congiunta in cui viene illustrata la nuova disciplina delle erogazioni pubbliche, dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione.

Assonime e Cndcec hanno redatto una nota congiunta in cui viene illustrata la nuova disciplina delle erogazioni pubbliche, dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione.

L'art. 35 del d.l. n. 34/2019, infatti, ha riformulato la trasparenza delle erogazioni di cui all'art. 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017, prevedendo discipline separate per gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al d.lgs. n. 286/1998 (nuovo comma 125) e dall'altro le imprese di cui all'art. 2195 c.c. (nuovo comma 125-bis).

Entrambi i commi citati indicano come oggetto degli obblighi di trasparenza le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto dell'obbligo di trasparenza è il beneficio economico ricevuto, a prescindere dalla forma e dalla circostanza che sia in denaro o in natura; tuttavia, il documento Assonime-Cndcec evidenzia come, anche al fine di superare i precedenti dubbi interpretativi, il Decreto Crescita dispone che, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, Terzo Settore e mondo delle imprese, sono esclusi dalla presente disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni): un effettivo miglioramento che limita la disciplina di trasparenza ai rapporti bilaterali.

Inoltre, gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

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